Il delitto di abuso d'ufficio nel sistema di tutela della pubblica funzione
., delitto di abuso in atti d'ufficio; la l. 623/1996, di conversione del d.l. 563/1996, ha riformato la disciplina della responsabilità erariale del pubblico funzionario verso la sua amministrazione, togliendo rilevanza a quelle violazioni caratterizzate da colpa inferiore a quella grave. Questo insieme di innovazioni ha profondamente inciso sulla struttura del delitto di abuso d'ufficio, togliendo rilevanza anche penale alle violazioni di legge dovute a colpa non grave e/o a dolo. Con la conseguenza che non è più punibile in sede penale il pubblico ufficiale che, pur avendo violato la legge del procedimento, l'abbia fatto con elemento psicologico minore del dolo o colpa grave. Non risponderebbe alla logica dell'ordinamento che fosse considerata delitto un'azione priva di rilevanza in campo risarcitorio erariale; si realizzerebbe un'ipotesi di danno senza danneggiato.
Il potere di accertamento conferito alla CONSOB dal d.lg. 58/1998 riguardo alle due fattispecie di reato di abuso di informazioni privilegiate (c.d. insider trading) e di aggiotaggio su strumenti finanziari impone una considerazione circa la natura stessa di tali investigazioni, potendo queste essere considerate attività di polizia giudiziaria o mera attività amministrativa. L'interpretazione sistematica e le forzature delle norme del codice di procedura penale cui si darebbe luogo con il considerare i poteri della CONSOB attività di polizia giudiziaria farebbero propendere per la tesi dell'attività amministrativa, la più plausibile in assenza di pronunce giurisprudenziali.
L'indagine, condotta con metodi analitici di tipo cromatografico (CG e GC/MS) ed immunologico (RIA), ha permesso di analizzare il fenomeno dell'uso e/o abuso di sostanze dopanti da parte di praticanti sports amatoriali, presso alcune palestre della provincia di Perugia. E' stata evidenziata un'ampia gamma di sostanze farmacologicamente attive comprendenti stimolanti (caffeina ed efedrina), steroidi anabolizzanti (metiltestosterone), altre sostanze ad effetto anabolizzante (clembuterolo), integratori-antiossidanti (NAC) ed ormoni utilizzati per ridurre il peso corporeo (liotironina). Da colloqui effettuati con gli atleti è emerso inoltre che l'assunzione di questi preparati avviene in modo del tutto superficiale, spesso senza controllo medico e secondo dosaggi arbitrari, tenendo soltanto conto dell'effetti che si vuole raggiungere; il che presenta aspetti allarmanti sotto il profilo della tutela dell'integrità psicofisica sia dell'atleta professionista, sia di coloro che praticano sports amatoriali.