Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Regio Decreto 20 febbraio 1941, n. 303 - Codici penali militari di pace e di guerra.

77082
Regno d'Italia 10 occorrenze
  • 1941
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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(Abuso nelle requisizioni).

(Abuso nelle requisizioni di alloggi per militari).

(Abuso nell'imbarco di merci o passeggeri).

(Fatti d'insubordinazione e di abuso di autorità a causa d'onore).

(Condanna per reati commessi con abuso di un pubblico ufficio).

(Abuso nel lavoro delle officine o di altri laboratori militari).

Chiunque, con abuso di autorità, con false attestazioni o con altri mezzi fraudolenti, procura indebitamente a un militare, idoneo alle fatiche di guerra, la non assegnazione ai reparti o enti mobilitati della sua arma, del suo corpo o della sua specialità, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

Ai tribunali militari appartiene altresì la cognizione: 1° dei delitti preveduti dalla legge penale comune e perseguibili d'ufficio, commessi da militari: 1° a) a danno del servizio militare o dell'amministrazione militare; b) a danno di altri militari, purchè in luoghi militari o a causa del servizio militare; c) con abuso della qualità di militare o durante l'adempimento di un servizio militare; 2° dei delitti preveduti dagli articoli 270, 271 e 272 del codice penale, commessi da militari; 3° del delitto di renitenza alla leva e di ogni altro reato preveduto dalle leggi di reclutamento delle varie forze armate dello Stato, da chiunque commessi; 4° dei delitti di furto, preveduti dagli articoli 624 e 625 del codice penale, commessi a danno dell'amministrazione militare, nell'interno di arsenali, stabilimenti, officine e altri luoghi militari, da persone diverse dai militari in servizio, che vi siano addette per ragioni di impiego, ufficio o lavoro; 5° dei delitti preveduti dagli articoli 372, 373, 374, 375 e 377 del codice penale, da chiunque commessi nei procedimenti di competenza dei tribunali militari; 6° dei reati da chiunque commessi in udienza davanti ai tribunali militari e che siano immediatamente giudicati; 7° degli altri reati, la cui cognizione è demandata dalla legge ai tribunali militari.

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