Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 - Approvazione del testo definitivo del Codice Penale.

20894
Regno d'Italia 15 occorrenze
  • 1930
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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(Abuso della credulità popolare)

(Abuso di sostanze stupefacenti)

(Abuso di autorità contro arrestati o detenuti)

(Abuso di mezzi di correzione o di disciplina)

(Abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge)

(Congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale)

(Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte. Interdizione)

La condanna per delitti commessi con abuso della patria potestà o dell'autorità maritale importa la sospensione dall'esercizio di esse per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.

La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso: 1° in danno di un ascendente, di un discendente o del coniuge; 2° da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, è colto in stato di grave alterazione psichica per abuso di sostanze stupefacenti, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire cento a duemila.

Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d'arresto.

Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti: 1° l'avere agito per motivi abietti o futili; 2° l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato; 3° l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento; 4° l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone; 5° l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; 6° l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato; 7° l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità; 8° l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso; 9° l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto; 10° l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio; 11° l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità.

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