Se non che una maggiore ponderazione dell'argomento mi ha oggi persuaso che convenga meglio di tagliar corto ad ogni complicazione ed abuso, col ristabilire il diritto comune giudiziario, e riconoscere al Collegio decidente amministrativo il diritto di pronunziare sulla propria competenza, di cui è stato per ragioni oggi scomparse, privato; salvo il ricorso alla Corte di cassazione per il caso dell'incompetenza assoluta della giurisdizione amministrativa del Consiglio di Stato. Saranno così senz'altro resi impossibili i deplorati abusi.
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Da un lato avete il rimedio della responsabilità politica del ministro^ che può esser chiamato dinanzi al Parlamento a dar conto della inesecuzione della decisione dell'autorità giudiziaria e di quell'amministrativa; d'altro lato, e vado più in là dell'onorevole Pozzi, vi è quello, che in Francia chiamano reato di prevaricazione, ossia una possibile responsabilità penale per abuso di potere. In quella parola, prevaricazione, è compreso appunto il caso del ministro e del funzionario amministrativo, che si ponga in contraddizione con decisioni amministrative o giudiziarie. Ed anche nella nostra legislazione si ha il reato di abuso di potere, previsto dal codice penale.
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