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Sentenza n. 1988

334736
Cassazione penale, sezione I 7 occorrenze
  • 1998
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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G. limitatamente ai reati di corruzione e di abuso di ufficio e nei confronti di C. A. limitatamente al reato di abuso di ufficio perché estinti per prescrizione, eliminando la relativa pena di un anno, sei mesi di reclusione e lire 15.00.000 di multa per il N. e di quattro mesi e quindici giorni di reclusione per il C.;

C. e S. per il reato di abuso di ufficio ex art. 324 c.p. in relazione alla illegittima approvazione del piano di lottizzazione all’area M. C..

. – L’estinzione per prescrizione del reato di abuso di ufficio per il C. e per il N. e del reato di corruzione per il solo N. impone di rideterminare le pene inflitte per i due imputati mediante la eliminazione per il C. di quattro mesi e quindici giorni di reclusione e per il N. di un anno e sei mesi di reclusione e lire 15.000.000 di multa.

A. denunciava violazione di norme giuridiche sostanziali nonché di mancanza e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla contestata condotta di abuso sotto il profilo che non erano stati correttamente interpretati i rapporti tra variante al P.R.G. e piano consortile, in quanto quest’ultimo costituisce strumento attuativo delle primo, e che era stato erroneamente ritenuto che la pratica di approvazione del piano di lottizzazione avesse avuto una trattazione accelerata e un irregolare iter burocratico. Gli stessi vizi ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. venivano prospettati con riguardo all’accertamento degli elementi costitutivi del delitto di abuso di ufficio, di cui faceva difetto il requisito della illegittimità del procedimento amministrativo e del provvedimento conclusivo nonché dell’elemento psicologico. Veniva, poi, dedotto che la Corte di rinvio aveva erroneamente dichiarato la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell’art. 323 c.p. in relazione agli artt. 25, comma 2 e 97, comma 1 Cost. e che risultava del tutto inadeguata la motivazione sulla determinazione della pena.

Il reato di abuso d’ufficio previsto dall’art.323 c.p., nel testo modificato dall’art.1 della l. 16.7.1997, n.234, è estinto per prescrizione. Infatti, rilevato che dal capo di imputazione risulta che la consumazione si è protratta fino al marzo 1990 e considerato che l nuova normativa ha stabilita per l’abuso d’ufficio un pena edittale compresa tra i sei mesi e i tre anno, deve sottolinearsi che, in forza del combinato disposto degli artt.157, comma 1 n. 4 e 160, comma 3, ultima parte c.p., il termine prescrizionale è scaduto nel settembre 1997, col decorso del periodo di sette anno e mezzo, non essendo configurabile, in base alla contestazione, l’aggravante del danno di rilevante gravità di cui al capoverso dell’art. 323 novellato. Ditalché, poiché il reato è estinto per prescrizione, deve pronunciarsi l’annullamento senza rinvio dei capi della sentenza impugnata contenenti la condanna per l’abuso di ufficio, mancando le condizioni per runa pronuncia assolutoria nel merito ai sensi dell’art.129, comma 2 c.p.p.– A quest’ultimo riguardo, va osservato che, da un alto, dal controllo della motivazione della sentenza impugnata non emerge la situazione di evidenza probatoria idonea ad escludere l’esistenza del fatto e la non commissione dello stesso da parte degli imputati e che, dall’altro, in presenza della causa estintiva, non sono rilevabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza in quanto l’eventuale rinvio della causa all’esame del giudice di merito, dopo la pronuncia di annullamento, risulta incompatibile con l’obbligo della immediata declamatoria di proscioglimento per intervenuta estinzione del reato, stabilità dal primo comma dell’art.129 c.p.p. (Cass., Sez. Un., 21 ottobre 1992, Marino ed altri; Cass., Sez. V, 24 giugno 1996, P.M. in proc. Battaglia).

., assessore all’urbanistica del Comune di Milano, è stato condannato per il delitto di abuso di ufficio ex art. 323, comma 2 c.p. e la sua responsabilità è stata ritenuta provata alla luce dei risultai delle intercettazioni telefoniche, comprovanti pressioni politiche per fare approvare il piano di lottizzazione prima dello scioglimento del consiglio comunale, e del particolare iter della pratica dopo tali interventi: la prova della consapevolezza dell’illegittimità dell’atto è stata ricavata dal fatto che egli aveva trattenuto la pratica per circa tre mesi presso il suo ufficio per poi restituirla per l’eliminazione degli uffici integrati; che aveva ricevuto varie pressioni politiche e telefonate di sollecito registrate dalla sua segreteria; che il rapido ritorno della pratica presso il suo ufficio doveva fargli necessariamente comprendere l’irregolarità dell’iter seguito.

G. chiedeva l’annullamento della sentenza in base ai seguenti motivi di ricorso: a) nullità ex art. 606 lett. b) ed e) per inosservanza ed erronea applicazione di norme giuridiche, delle quali si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale, nonché motivazione insufficiente e manifestamente illogica e travisamento dei fatti in quanto la Corte di rinvio non aveva tenuto conto che la variante al P.R.G. prevaleva, in senso derogatorio, al piano consortile del CIMEP, corrispondente ad un piano particolareggiato, che gli erano state attribuirete condotte insussistenti ed erano state erroneamente ipotizzate inesistenti violazioni della prassi amministrativa; che risultava parimenti erronea l’opinione secondo cui la normativa urbanistica vietava la realizzazione di uffici, b) erronea applicazione della legge penale in riferimento alla omessa derubricazione del reato di corruzione ex art. 319 c.p. in quello di abuso d’ufficio non patrimoniale di cui all’art. 323, comma 1 c.p. e, di conseguenza, alla mancata applicazione dell’amnistia; c) insufficiente e illogica motivazione in relazione alla mancata revoca della provvisionale liquidata alla parte civile e alla mancata sospensione della provvisoria esecuzione. Con memoria difensiva pervenuta il 24.10.1997 venivano ulteriormente svolte le argomentazioni poste a base dei motivi di ricorso.

Il letto vuoto

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Bertoni, Alberto 1 occorrenze

Ippodromo a Cesena fino a tardi: Gran Premio, diecimila persone, verso la fine un 'oppressione da svenire e prima - appena entrato - il mio disturbo agli occhi: bolla liquida per abuso di computer; crollo di zuccheri. Il mondo mi circonda, vorticoso e lontano, la piadina alla salsiccia che mangio è un grumo informe, nella mia mano.

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