L'esercizio abusivo della professione medica e i danni alla salute collettiva (art. 348 c.p.)
Coloro che non fanno parte di questa categoria commettono il reato di esercizio abusivo (art. 348 c.p.) e quindi pongono in pericolo la salute individuale e la salute collettiva. Le sentenze della Corte di Cassazione (il massimo livello giudiziario) hanno stabilito, salvo rare decisioni difformi, che l'esercizio è abusivo anche quando il non laureato impiega mezzi di diagnosi e/o di cure diversi da quelli della Medicina "scientifica". Infatti l'art. 348 c.p., esistente come garanzia per i cittadini, si riferisce (anche se in modo implicito) al "fine" della prestazione medica (difesa della salute) indipendentemente dai "mezzi impiegati per raggiungere lo scopo". In questi ultimi decenni l'esercizio abusivo ha assunto dimensioni gravissime e l'art. 348 c.p. non è più sufficiente per prevenire e per reprimere.
Il comportamento contrario a buona fede, e quindi abusivo, non è, pertanto, solo appannaggio delle maggioranze: la dottrina e qualche giudice (sino ad oggi non nazionale) hanno in proposito manifestato preoccupazione per una minoranza spesso "minacciosa", che riesce ad impedire modifiche dello statuto o a paralizzare deliberazioni che, come accade per l'aumento del capitale, richiedono una maggioranza qualificata.