In sede ricostruttiva, il commento riconosce la possibilità di un sindacato giudiziale "ex fide bona", ma lo fonda su ben altri presupposti rispetto a quelli che soggiacciono al controllo attuato dalla sentenza in esame, circoscrivendone il perimetro al sindacato dell'atto di esercizio del diritto potestativo di scioglimento del contratto riconosciuto dalla clausola risolutiva espressa. Nella prospettata applicazione, la buona fede opera in funzione valutativa e consente di paralizzare quegli atti di esercizio del potere di scioglimento del contratto connotato da abusività.