Non è condivisibile la tesi giurisprudenziale, affermata nella pronuncia delle sezioni unite n. 23726 del 2007, secondo cui la condotta illecita del creditore che frazioni in plurime iniziative giudiziarie il recupero di un credito unitario debba essere sanzionata con una pronuncia di inammissibilità/improponibilità delle domande, in assenza di valide basi teoriche e di una norma di diritto positivo che autorizzino l'interprete ad adottare una pronuncia preclusiva in rito. Il debitore potrà avvalersi di mezzi di reazione, previsti dall'ordinamento, atti ad evitare il prolungamento del vincolo obbligatorio e la proliferazione di difese giudiziali e dei connessi esborsi e, nel caso di riconosciuta abusività del comportamento del creditore, ad ottenere il risarcimento del danno.