Infatti, l'acquisto, per quanto in sé lecito di un'opera protetta dal diritto d'autore, non attribuisce anche il diritto di noleggiarla o di concederla in prestito a fine di lucro. La sentenza fa da sfondo per ripercorrere le tappe più significative del percorso legislativo volto al rafforzamento delle misure di contrasto al dilagare delle molte ipotesi di violazione dei diritti d'autore.
Il nuovo testo unico ambientale, attraverso l'assimilazione ai rifiuti speciali dei rifiuti solidi urbani sottoposti a selezione meccanica, esclude indirettamente questi ultimi dal divieto di smaltimento fuori dalla regione, con la ulteriore conseguenza di privare della qualifica di "abusività" condotte che precedentemente erano per ciò punite come delitto di traffico illecito organizzato di rifiuti ai sensi del "decreto Ronchi" ed ora non sono più riconducibili all'identica fattispecie prevista dal Testo unico: ciò pone un problema di diritto intertemporale in relazione alla punibilità dei fatti commessi prima dell'entrata in vigore del testo unico - risolto in sentenza nel senso della sanzionabilità - e una questione di legittimità costituzionale della nuova disciplina, anche sotto l'aspetto della sua compatibilità comunitaria, in un settore di particolare importanza pratica per la gestione della c.d. "emergenza rifiuti" manifestatasi in particolar modo in alcune regioni italiane. Le questioni emerse si prestano quindi a costituire futuri campi di applicazione delle due recenti sentenze della Corte Costituzionale in materia di sindacabilità delle norme penali di favore e di principio di retroattività della "lex mitior" anche per i fatti commessi sotto il vigore del nuovo testo unico ambientale.
Il nuovo testo unico ambientale, attraverso l'assimilazione ai rifiuti speciali dei rifiuti solidi urbani sottoposti a selezione meccanica, esclude indirettamente questi ultimi dal divieto di smaltimento fuori dalla regione, con la ulteriore conseguenza di privare della qualifica di "abusività" condotte che precedentemente erano per ciò punite come delitto di traffico illecito organizzato di rifiuti ai sensi del "decreto Ronchi" ed ora non sono più riconducibili all'identica fattispecie prevista dal Testo unico: ciò pone un problema di diritto intertemporale in relazione alla punibilità dei fatti commessi prima dell'entrata in vigore del testo unico - risolto in sentenza nel senso della sanzionabilità - e una questione di legittimità costituzionale della nuova disciplina, anche sotto l'aspetto della sua compatibilità comunitaria, in un settore di particolare importanza pratica per la gestione della c.d. "emergenza rifiuti" manifestatasi in particolar modo in alcune regioni italiane. Le questioni emerse si prestano quindi a costituire futuri campi di applicazione delle due recenti sentenze della Corte Costituzionale in materia di sindacabilità delle norme penali di favore e di principio di retroattività della "lex mitior" anche per i fatti commessi sotto il vigore del nuovo testo unico ambientale.
Non è condivisibile la tesi giurisprudenziale, affermata nella pronuncia delle sezioni unite n. 23726 del 2007, secondo cui la condotta illecita del creditore che frazioni in plurime iniziative giudiziarie il recupero di un credito unitario debba essere sanzionata con una pronuncia di inammissibilità/improponibilità delle domande, in assenza di valide basi teoriche e di una norma di diritto positivo che autorizzino l'interprete ad adottare una pronuncia preclusiva in rito. Il debitore potrà avvalersi di mezzi di reazione, previsti dall'ordinamento, atti ad evitare il prolungamento del vincolo obbligatorio e la proliferazione di difese giudiziali e dei connessi esborsi e, nel caso di riconosciuta abusività del comportamento del creditore, ad ottenere il risarcimento del danno.
Ritiene invece l'autore, contrariamente a quanto ipotizzato dalla decisione in commento, che il minore stabilmente affidato al cittadino europeo (oppure al cittadino italiano, ai sensi dell'art. 23 d.lgs. 30/2007) rientri a pieno titolo nella nozione di familiare di cui all'art. 2 e non in quella di "altro familiare" di cui all'art. 3, comma 2 del d.lgs. 30/2007, restando, quale eventuale limite all'esercizio del diritto all'unità familiare, l'accertata abusività dell'affidamento.
Si considerano aventi carattere abusivo, e possono, quindi, essere disconosciute dall'amministrazione finanziaria, quelle pratiche che, pur formalmente rispettose del diritto interno o comunitario, siano poste in essere al principale scopo di ottenere benefici fiscali. B) L'onere della prova a carico dell'amministrazione finanziaria secondo l'orientamento della giurisprudenza. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha sinora affermato che incombe all'amministrazione finanziaria l'onere di spiegare, anche nell'atto impositivo, perché la forma giuridica od il complesso di forme giuridiche impiegate abbiano carattere anomalo o inadeguato rispetto all'operazione economica intrapresa, mentre è onere del contribuente provare l'esistenza di un contenuto economico dell'operazione diverso dal mero risparmio fiscale. C) La necessaria verifica del se l'operazione rientri in una normale logica di mercato, di natura meramente organizzativa, di miglioramento strutturale e funzionale dell'impresa. La Suprema Corte afferma che l'applicazione del principio, qualunque sia la sua matrice, deve essere massima quando non si tratti di operazioni finanziarie - come avviene nei casi di dividendi washing e di dividendi stripping -, di artificioso frazionamento di contratti o di anomala interposizione di stretti congiunti, ma di ristrutturazioni societarie, soprattutto quando le stesse avvengono nell'ambito di grandi gruppi d'imprese.
Emergono notevoli perplessità in merito alla violazione del diritto al contraddittorio preventivo, all'introduzione, per arginare fenomeni di abusività, di un criterio di territorialità dell'imposta sostitutiva, privo di riscontro normativo, e, infine, alla rilevanza del momento di formazione del contratto.
In quest'ottica l'uso dello strumento, sempre largamente richiamato dalla CGE [Corte di Giustizia europea], dell'abuso del diritto deve essere contemperato alla ineludibilità degli effetti derivanti dalle scelte politiche assunte dagli Stati membri in relazione alla territorialità.
Il contributo affronta il fenomeno dell'elusione tributaria e dell'abuso del diritto nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione societaria finalizzate al salvataggio dell'impresa in crisi. Attraverso l'analisi dell'evoluzione normativa in tema di procedure concorsuali e di ristrutturazione del debito, l'A. giunge ad affermare che l'attuazione di operazioni di riorganizzazione societaria nell'ambito della crisi di impresa possono dirsi al di fuori della disciplina antielusiva e in genere non soggette a contestazione in termini di abusività tutte le volte che la situazione non sia stata artatamente precostituita e le operazioni siano realizzate nel reale ed effettivo intento di salvataggio. È infatti quest'ultimo a rappresentare la valida ragione economica dell'operazione anche in presenza di un contemporaneo risparmio di imposta.
In sede ricostruttiva, il commento riconosce la possibilità di un sindacato giudiziale "ex fide bona", ma lo fonda su ben altri presupposti rispetto a quelli che soggiacciono al controllo attuato dalla sentenza in esame, circoscrivendone il perimetro al sindacato dell'atto di esercizio del diritto potestativo di scioglimento del contratto riconosciuto dalla clausola risolutiva espressa. Nella prospettata applicazione, la buona fede opera in funzione valutativa e consente di paralizzare quegli atti di esercizio del potere di scioglimento del contratto connotato da abusività.