Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Risultati per: abusivi

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Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A).

58093
Stato 4 occorrenze

Lavori abusivi (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 13)

Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della regione (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 26, come sostituito dall'art. 6, legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1)

Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 14; decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, art. 17-bis, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)

Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.

I prelievi abusivi di compensi da parte degli amministratori - abstract in versione elettronica

83072
Ghini, Alfonso 2 occorrenze
  • 2001
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
  • ITTIG
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I prelievi abusivi di compensi da parte degli amministratori

Sono da considerare abusivi tutti gli sconfinamenti che, per i compensi agli amministratori, si verificano rispetto alla misura, fissata dall'assemblea dei soci o dal consiglio di amministrazione, a seconda dei casi, con riferimento alle regole del codice civile. L'articolo si occupa non tanto delle sottrazioni eclatanti quanto degli abusi "alla chetichella" che vengono compiuti addossando alla propria società oneri che, a rigore, non sono attribuibili al suo conto economico e che, pertanto, alterano per talune voci - talvolta in modo significativo - le risultanze esposte nel bilancio di esercizio. Nella maggior parte dei casi, secondo le osservazioni effettuate al riguardo, si è in presenza di compensi in natura, notoriamente parificati a quelli in denaro ai fini degli adempimenti deliberativi e con ricaduta, in particolare, sul piano dell'imposizione diretta. I compensi in natura assumono le vesti più diverse, andando dalle telefonate personali all'uso privato dell'autovettura aziendale. Il punto centrale della trattazione contenuta nell'articolo è costituita dalle indicazioni meditate sul trattamento che le disposizioni di carattere penale racchiuse nel codice civile riservano agli amministratori muniti di delega consiliare, non anche agli amministratori titolari di gestione societaria unipersonale. Il testo di dette disposizioni, per la terminologia adoperata, offre altri spunti per le riflessioni da parte degli interpreti che si pongono a contatto con le realtà societarie nell'esercizio di un'attività professionale. L'articolo, comunque, non si limita a rilevare le curiosità e le incongruenze legislative, ma si sposta verso l'individuazione delle conseguenze, non soltanto sotto il profilo fiscale, derivanti dai comportamenti irregolari in materia di compensi, conseguenze che si manifestano anche quando gli sconfinamenti rispetto alle misure stabilite dipendono da atteggiamenti involontari o da decisioni troppo rapide.

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