Secondo il principio di formazione comunitaria del divieto di pratiche abusive, tuttavia, non possono essere riconosciuti i diritti connessi all'esercizio delle libertà di prestazioni di servizi e di stabilimento qualora, pur nel rispetto formale delle condizioni previste, il fine perseguito dalla normativa europea non sia raggiunto e vi sia l'intenzione di ottenere un vantaggio mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento.