Una più approfondita meditazione sulla struttura procedimentale di cui all'art. 36 T.U. edilizia (e del precedente art. 13 l. n. 47/1985) -a alla stregua della necessità che il procedimento non sia aggravato ed il processo sia celere - consente di superare la consolidata giurisprudenza che ritiene improcedibile l'originario ricorso avverso la demolizione di opere abusive ove successivamente risulti presentata una istanza di accertamento di conformità.
Puglia conferma l'orientamento giurisprudenziale che, da un lato, esclude che su un'istanza di riesame di un provvedimento inoppugnabile possa formarsi il silenzio-rifiuto e, dall'altro, riconosce che qualora l'amministrazione ometta di adottare i provvedimenti sanzionatori in relazione ad opere abusive, il terzo interessato possa far valere l'inerzia della P.A.
L'A. affronta il problema dell'individuazione del soggetto attivo e dell'ambito applicativo della norma di cui all'art. 76 CBC alla luce dell'affermazione contenuta nella sentenza in commento per cui il reato ivi contemplato può essere commesso "anche in contesti diversi dall'effettuazione di ricerche o di opere per il ritrovamento", giungendo a sostenere che quella figura criminosa non contempli ogni pluriforme modalità di adprehensio di beni culturali appartenenti allo Stato ritrovati nel sottosuolo o sui fondali marini, da chiunque perpetrata bensì il solo impossessamento riferibile all'autore della scoperta o del ritrovamento; conseguentemente prende in esame la connessa questione relativa ai rapporti tra l'impossessamento di beni culturali e il reato di ricerche abusive.
Resta ferma, però, la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di configurare eventuali pratiche abusive sebbene la costituzione di una forma societaria per lo svolgimento di attività commerciali non può essere considerata, da sé sola, una pratica abusiva.
Inibizione dell'uso di clausole abusive e adozione di misure collettive costituiscono strumenti complementari, idonei ad eliminare e correggere gli effetti delle violazioni della disciplina sulle clausole inique. Sotto questo profilo, nell'ambito della sentenza, si distingue tra le misure volte ad eliminare gli effetti dannosi già verificatisi per effetto del comportamento illegittimo ed inadempiente posto in essere dalle misure tese ad evitare un protrarsi od un verificarsi in futuro di tali effetti.
Le clausole abusive nei contratti di trasporto marittimo di persone
Inibizione dell'uso di clausole abusive, pubblicazione della sentenza e, in ipotesi di inadempimento degli obblighi stabiliti nel provvedimento giuidiziale, versamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo, da versare allo Stato, in un apposito fondo per finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori, costituiscono misure correttive complementari, idonee ad eliminare e correggere gli effetti delle violazioni della disciplina sulle clausole inique.
La norma delegante non ha invece preso in considerazione il codice del consumo, il quale tuttavia, segnatamente nella parte in cui dà attuazione alla direttiva comunitaria sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori, non potrà non essere (espressamente o tacitamente) modificato dalla futura legislazione delegata: si pensi, in particolare, alla disciplina dello ius variandi della banca, ovvero a quella del recesso. Sarà inoltre inevitabile che siano riviste e profondamente modificate le pur recentissime Istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di trasparenza bancaria.