Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Risultati per: abusive

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Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

40297
Stato 2 occorrenze

Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha subito in conseguenza della declaratoria di nullità delle clausole dichiarate abusive.

Il Presidente della Repubblica Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 153 del Trattato della Comunità europea; Visto l'articolo 117 della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con riferimento ai principi di unità, continuità e completezza dell'ordinamento giuridico, nel rispetto dei valori di sussidiarietà orizzontale e verticale; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e semplificazione - legge di semplificazione per il 2001, ed in particolare l'articolo 7 che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della citata legge n. 229 del 2003, e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi ivi richiamati; Visto l'articolo 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, nonché l'articolo 7 della legge 27 dicembre 2004, n. 306; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, recante attuazione della direttiva 85/374/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per l'informazione del consumatore, e successive modificazioni, nonché il relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101; Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, recante attuazione della direttiva 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole; Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dai decreti legislativi 4 agosto 1999, n. 333, e 4 agosto 1999, n. 342; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, recante attuazione della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante attuazione della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ed in particolare l'articolo 25, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, ed in particolare gli articoli 18 e 19; Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, recante attuazione della direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili; Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, recante attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza; Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 63, recante attuazione della direttiva 98/7/CE, che modifica la direttiva 87/102/CEE, in materia di credito al consumo; Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante attuazione della direttiva 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa; Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84, recante attuazione della direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori, in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi; Visto il decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253, recante attuazione della direttiva 97/5/CEE sui bonifici transfrontalieri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; Visto il decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 25, recante attuazione della direttiva 98/27/CE relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, nonché il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 gennaio 1999, n. 20, recante norme per l'iscrizione nell'elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 24, recante attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, recante attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti; Vista la legge 6 aprile 2005, n. 49, recante modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 16 dicembre 2004; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del 20 dicembre 2004; Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica, espresso il 9 marzo 2005, e della Camera dei deputati, espresso il 10 marzo 2005; Vista la segnalazione del Garante della concorrenza e del mercato in data 10 maggio 2005; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2005; Sulla proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia, dell'economia e delle finanze e della salute; Emana il seguente decreto legislativo:

Il foro esclusivo del consumatore nella disciplina delle clausole abusive - abstract in versione elettronica

89276
Fusari, Marco 1 occorrenze
  • 2005
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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Il foro esclusivo del consumatore nella disciplina delle clausole abusive

La individuazione delle posizioni di garanzia quale ulteriore strumento di tutela ambientale - abstract in versione elettronica

90573
Montagna, Alfredo 1 occorrenze
  • 2005
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Dopo averne sostenuto la esistenza in settori quali la gestione dei rifiuti e, conseguentemente, in quello più specifico degli scarichi, ci si sofferma sulla responsabilità per le violazioni edilizie del proprietario non formalmente committente delle opere abusive, attraverso la elaborazione delle varie pronunce della Corte di Cassazione, che vengono ricondotte a tre orientamenti giurisprudenziali, giungendo ad una risposta positiva alla domanda iniziale, e così sostenendo la esistenza di posizioni di garanzia in campo ambientale quale ulteriore strumento di tutela, anche in considerazione della corretta individuazione degli interessi protetti dalle disposizioni regolanti la materia urbanistico-edilizia.

Clausole abusive nei contratti di accesso a Internet: l'intervento della tutela collettiva dei consumatori in Francia - abstract in versione elettronica

90988
Sieff, Benedetto 2 occorrenze
  • 2005
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Clausole abusive nei contratti di accesso a Internet: l'intervento della tutela collettiva dei consumatori in Francia

Nel contributo che segue si dà conto dei recenti interventi della giurisprudenza e dell'autorità amministrativa francesi in tema di clausole abusive contenute nei contratti di acceso ad Internet, offrendo al contempo una panoramica sulle salienti caratteristiche del sistema di controllo e di tutela collettiva approntato dall'ordinamento francese in materia di contratti con i consumatori. In seguito, traendo spunto dalla pronuncia in rassegna, si focalizza l'attenzione sugli strumenti di coercizione di cui dispone il giudice francese al fine di dare concreta attuazione al proprio ordine di rimozione delle clausole abusive dai regolamenti negoziali. Viene poi condotta una breve analisi delle più frequenti manifestazioni di abuso contrattuale presenti nelle offerte commerciali di fornitura di accesso ad Internet e messe in evidenza dal caso deciso. Infine, in ragione di significativi elementi di vicinanza dell'esperienza italiana a quella francese, vengono proposte alcune riflessioni in ordine alle misure coercitive di cui attualmente dispone il giudice italiano a sostegno di una pronuncia inibitoria resa in materia.

La prassi contrattuale assicurativa fa i conti con le clausole abusive: perplessità e segnali incoraggianti - abstract in versione elettronica

91290
Palmieri, Alessandro 2 occorrenze
  • 2005
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La prassi contrattuale assicurativa fa i conti con le clausole abusive: perplessità e segnali incoraggianti

L'A. evidenzia come la disciplina nazionale sulle clausole abusive, anche grazie ai primi chiarimenti giurisprudenziali ed ai moniti delle istituzioni comunitarie, abbia avuto una notevole incidenza sulle modalità di redazione dei contratti seriali. Tale incidenza si avverte, in particolare, nel settore assicurativo, dove la normativa di protezione dei consumatori ha propiziato un significativo incremento della trasparenza ed una riallocazione dei poteri attribuiti alle parti. Peraltro, dall'esame delle condizioni generali utilizzate da talune compagnie, emerge che, malgrado i significativi passi in avanti sulla strada del riequilibrio, permangono zone d'ombra in cui si annidano clausole foriere di vessazioni a scapito degli assicurati.

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