Tuttavia è fatta piena facoltà alle monache stesse di associarsi un numero di inservienti che ai sensi dell'art. 18 del decreto 17 febbraio 1861 non ecceda il terzo delle religiose professe e concentrate, e che non siano rappresentate da persone aventi emessi i voti dopo le leggi di soppressione, la quali trovandosi abusivamente tanto nel monastero della Sapienza quanto in quello di S. Chiara, non possono essere considerate per l'uso di abitazione e devono assolutamente sgombrare.