La Corte europea e la "confisca senza condanna" per la lottizzazione abusiva
La nuova decisione, non ancora definitiva, potrebbe apparire maggiormente garantistica in quanto esclude la possibilità di ordinare la confisca con la sentenza dichiarativa della prescrizione del reato di lottizzazione abusiva. Essa, tuttavia, suscita serie perplessità sotto il profilo dell'affermazione del principio di colpevolezza e, più in generale, del perseguimento di un giusto equilibrio tra l'interesse generale della comunità e la salvaguardia dei diritti fondamentali del singolo.
., dopo aver inquadrato la sentenza in epigrafe nell'ambito del dibattito dottrinario e giurisprudenziale sull'abuso del processo e ricostruito il rapporto tra le due cause riunite della Corte d'Appello di Catania, esprime perplessità sulla decisione del giudice di gravame di rigettare in rito una domanda in quanto abusiva. A parere dell'A. è, infatti, preferibile far fronte ai problemi posti dall'abuso del processo non già con una pronuncia di rigetto in rito, al di fuori dei casi in cui essa sia imposta dalla legge, ma ricorrendo a quegli istituti che consentano di eliminare gli effetti distorsivi dell'abuso e, al contempo, di pervenire ad una decisione sul merito delle domande delle parti.
L'A. richiama la nozione di abuso del processo, elaborata a conclusione di precedenti molteplici ricerche e contributi e secondo la quale è attività abusiva qualsiasi attività di parte o di altri partecipanti al giudizio tesa a distorcere lo scopo istituzionale dell'atto processuale o del processo. Egli intende difendere la fondatezza della predetta nozione di fronte alla diffusione crescente, soprattutto nella giurisprudenza, di altra e diversa nozione di abuso processuale, secondo cui sarebbe abusiva qualsiasi attività, della parte o del difensore, volta ad attentare alla integrità del sistema-giustizia o della amministrazione della giustizia per la via della appesantimento del carico giudiziario e, in particolare, al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, per il medio del compimento di atti comunque diretti a dilatare i tempi tecnici.
Ancora dubbi sulla portata della permanenza del reato di gestione abusiva di discarica
La Cassazione, con la sentenza oggetto di commento, sposta il termine della permanenza della gestione di discarica abusiva ad un indefinito momento della fase "post" operativa, anziché a quello della cessazione del conferimento dei rifiuti in discarica. Tale soluzione si pone in contrasto proprio con la disciplina sulle discariche (D.lg. n. 36/2003), che secondo la Cassazione giustificherebbe lo spostamento della permanenza.
Lottizzazione abusiva e responsabilità del notaio: "revirement" della Cassazione?
La soluzione offerta dai giudici di legittimità, s'inserisce nel solco di quell'orientamento giurisprudenziale - ormai consolidato - che, pur escludendo che l'acquirente possa sicuramente considerarsi, solo per tale sua qualità, "terzo estraneo" al reato di lottizzazione abusiva, ammette tuttavia la possibilità per il medesimo, benché compartecipe al medesimo accadimento materiale, di dimostrare di avere agito "in buona fede", senza rendersi conto cioè - pur avendo adoperato la necessaria diligenza nell'adempimento degli anzidetti doveri di informazione e conoscenza - di partecipare ad un'operazione di illecita lottizzazione. Fin qui, in apparenza, nessuna novità all'orizzonte. Ma è sufficiente spingersi oltre nell'esame della lucida motivazione della sentenza, per cogliere un indiscutibile aspetto innovativo sul tema della (finalmente, ammissibile) responsabilità del notaio rogante un atto pubblico riguardante la compravendita di un immobile oggetto di possibile illecito lottizzatorio. Sul punto, numerosi sono i passaggi della motivazione in cui è individuabile un vero e proprio "revirement" della Cassazione, sul tema. Si ammette, infatti, chiaramente che unitamente all'acquirente - anche il notaio può concorrere alla lottizzazione abusiva, sia contribuendo con la propria condotta alla realizzazione dell'evento illecito (facendo proprio il fine degli autori del reato, magari anche con attiva induzione propiziatoria) sia per violazione del dovere della normale diligenza professionale media esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. Ma v'è di più. La sentenza si preoccupa, infatti, di specificare gli "oneri di diligenza" del notaio, chiarendo come spetti a quest'ultimo l'esame puntuale della documentazione storica dell'immobile, per la completa tranquillità di non rischiare la invalidità dell'atto: egli, rimarcano gli Ermellini, quale privato esercente di pubbliche funzioni, deve assumere una pregnante funzione di controllo documentale, sussistendo un interesse generale da tutelare oltre quello delle parti costituite in atto. L'affermazione, condivisibile è, peraltro, supportata - ed appare assolutamente in sintonia - con le regole di condotta dettate dai Protocolli dell'Attività Notarile (Regola n. 13).
In tale ipotesi, poiché l'uso della fotografia semplice priva delle indicazioni della fonte non è considerata abusiva, può essere riconosciuto al fotografo il diritto all'equo compenso solo nel caso in cui egli riesca a dimostrare la malafede del (terzo) riproduttore.