Secondo la Corte di cassazione, la differenza tra la legittima attività di promozione presso il cliente e l'attività c.d. di gestione promozionale surrettizia (o impropria o abusiva) posta in essere da un promotore finanziario consiste nel fatto che, nel primo caso, il promotore finanziario esercita un'attività di consulenza e assistenza nelle attività decisionali del cliente stesso che, pur essendo diretta ad incrementare il patrimonio di quest'ultima, è priva di generico mandato preventivo e discrezionalità, laddove si ha gestione patrimoniale abusiva quando ricorrono gli elementi discretivi del mandato e della gestione individualizzata, cui è sotteso il profilo della discrezionalità.
Alienazione abusiva del fiduciario e revoca di essa ex art. 2901 cod. civ
Affinché le cessioni di beni", le "prestazioni di servizi" e le "attività economiche" siano conformi al diritto comunitario è necessario che ciascuna nozione integri i requisiti obiettivi previsti dalla VI Direttiva essendo insufficiente la sola documentazione formale e non assumendo alcun rilievo la mera finalità di conseguire un risparmio fiscale. Tuttavia, il diritto del soggetto passivo a dedurre l'imposta pagata a monte può essere precluso allorquando le operazioni poste in essere costituiscono una pratica abusiva.
La soluzione ermeneutica più conforme ai canoni dell'interpretazione letterale e teleologica della disposizione di cui all'art. 615 ter c.p. è che la violazione dello spazio virtuale altrui, in contrasto con la voluntas domini, costituisce de iure condito l'elemento fondante l'incriminazione, in quanto esprime la connotazione abusiva del fatto e contribuisce ad individuare il momento consumativo del reato.
La Corte di Strasburgo offre al giudice nazionale un criterio guida ai fini del bilanciamento tra il diritto di informazione e altri interessi quali quello tutelato dall'art. 684 c.p. (che punisce la pubblicazione abusiva di atti di un procedimento penale). Dopo aver offerto un'analisi comparatistica gli A. evidenziano che, secondo la Corte europea, la segretezza è vista come presidio volto alla tutela della presunzione di innocenza e dello svolgimento imparziale del processo e che al fine del bilanciamento in questione occorre valorizzare parametri imperniati sulla concreta offensività della violazione: ove l'interesse diverso con cui operare i bilanciamento non sia stato in concreto leso, la libertà di stampa si riespande.
E' vessatoria la clausola che prevede in danno del consumatore, in un contratto di mediazione immobiliare, il pagamento di una penale pari a più del doppio della provvigione cui avrebbe avuto diritto il mediatore nel caso di positiva conclusione dell'affare. E' nulla ai sensi dell'art. 1972 comma 1 c.c. , la transazione relativa ad una clausola penale abusiva perché qualificabile quale "clausola contrattuale illecita".
L'occupazione di alloggio pubblico non è abusiva se c'è lo stato di necessità
Ancora una volta, dunque, la Corte aderisce all'orientamento giurisprudenziale maggioritario che ricollega la gravità dell'inadempimento alla modifica della destinazione economica del fondo voluta dal concedente, senza far alcun riferimento alla natura e alle finalità del contratto d'affitto di fondo rustico, che risultano completamente violate in presenza della realizzazione di una discarica abusiva sul fondo, che svuota di qualunque tutela l'attività economica svolta dall'affittuario.