La legittimazione del curatore fallimentare all'esercizio della azione danni per abusiva concessione di credito: una breve analisi dei percorsi possibili
., nel commentare la decisione in rassegna, pone in luce che la questione della legittimazione del curatore all'esercizio dell'azione di danni per concessione abusiva di credito non possa essere risolta "in termini assoluti" in senso positivo o negativo, potendo ciò avvenire in relazione alla valutazione della concreta fattispecie e alla tipologia di danno che si intenda fare valere.
L'intersezione e anzi le reciproche interferenze tra disciplina della concorrenza sleale, regolazione e diritto antitrust, costituiscono le direttrici lungo le quali si snoda l'ordinanza in epigrafe. Il caso de quo, infatti, attiene ad una serie di domande formulate in sede cautelare a strettissimo ridosso dell'1 ottobre 2005: data a partire dalla quale ha trovato piena e definitiva attuazione la liberalizzazione del servizio di informazione abbonati, attraverso l'inizio dell'operatività delle varie numerazioni "12xy" all'uopo autorizzate. La conclusione cui perviene il Collegio è nel senso dell'insussistenza di una condotta illecita reprensibile ex art. 2598 c.c., nonché dell'assenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 82 del Trattato CE, quali la detenzione di una posizione dominante in capo a Telecom e gli estremi di una condotta, anche solo astrattamente, abusiva, ad essa imputabile.
Il tema della crisi d'impresa suggerisce all'A. un approfondimento sulla responsabilità della banca per abusiva concessione di credito e sul danno risarcibile con particolare riferimento all'orientamento assunto dalla giurisprudenza di Cassazione in materia di legittimazione del curatore del fallimento. Le riflessioni critiche sulle conseguenze negative di tale orientamento sono svolte con particolare riferimento all'ordinamento francese e alle contrarie soluzioni raggiunte dalla giurisprudenza transalpina.
La concessione abusiva di credito, tra diritti dei creditori e azioni della curatela
Dopo l'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione del marzo 2006 (intervento il cui percorso era peraltro condizionato dalla prospettazione offerta nella domanda giudiziale avanzata nel processo e dal tipo di pregiudizio lamentato), l'A. riprende in esame il tema della legittimazione della curatela ad agire in risarcimento danni nei confronti di una banca per concessione abusiva di credito, per verificare i possibili spazi che si aprono, oggi, all'eventuale esperimento dell'azione risarcitoria. Il tema è affrontato anche alla luce del significato che assume la lesione all'integrità del patrimonio del debitore se riguardata dall'angolo visuale della collettività dei creditori, e degli strumenti di tutela che l'ordinamento consente ad essi di invocare, al di là dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale previsti dal codice civile.
., la fattispecie oggetto della sentenza in rassegna è interessante perché configura una sottrazione e un'utilizzazione abusiva di altrui informazioni tecnologiche riservate in un settore - come quello vegetale - nel quale è meno frequente riscontrare questa tipologia di illeciti concorrenziali. Stando alla sentenza - infatti - sarebbero stati sottratti i risultati di ricerche e sperimentazioni relative ad un metodo di germogliazione della soya verde su larga scala.
Quanto alla concessione abusiva del credito appare di difficile collocazione l'iniziativa del curatore quale esercizio dell'azione di danno da qualificarsi come di massa.
II n. 36288 del 2003, la Suprema Corte conferma quanto statuito nel merito dal giudice d'appello, ravvisando nella detenzione abusiva di codici d'accesso il reato presupposto del delitto di ricettazione. Tale pronuncia offre l'occasione di prendere in esame la ratio punendi della norma incriminatrice di cui all'art. 615 quater c.p. In seconda battuta, inoltre, sebbene la Corte non si soffermi sul punto, consente di rivolgere l'attenzione al significato l'inciso "cosa proveniente da delitto" quale elemento costitutivo della ricettazione.
L'A. analizza le caratteristiche possibili di un'associazione per delinquere finalizzata al compimento di attività di scavo abusiva, d'illecito impossessamento dei reperti ivi trafugati e di successiva allocazione degli stessi sui mercato nazionale e internazionale, mediante esportazione clandestina e rivendita ad acquirenti sistematici, cosi come tratteggiata nel provvedimento commentato.
Trascrizione illegittima o abusiva di domande giudiziali e tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c.