Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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L'abuso del processo: una ricerca comparatistica - abstract in versione elettronica

146633
Serio, Mario 1 occorrenze
  • 2014
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
  • ITTIG
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Il saggio tratta delle origini storiche e dei diversi significati assunti dalla locuzione "abuse of process" nel corso della sua lunga vita nell'esperienza giuridica inglese. In particolare, ci si sofferma sulla evoluzione che la nozione in parola ha fatto registrare durante la sua applicazione nel terreno giurisdizionale. Dapprima, l'espressione fu utilizzata nell'ambito del processo penale per descrivere tutte le ipotesi in cui lo stesso fosse condotto dallo Stato nei confronti dei cittadini senza il rispetto delle loro fondamentali garanzie di difesa o fosse animato da intenti vendicativi o, ancora, fosse il frutto di condotte illecite da parte di tutti i soggetti incaricati di pervenire a una pronuncia giudiziaria. Successivamente, di "abuse of process" cominciò a parlarsi nell'alveo del processo civile, mutando radicalmente la prospettiva, nel senso che l'istituto veniva evocato per disciplinare ipotesi opposte e speculari a quelle proprie del processo penale. In particolare, l'abuso processuale civile ha via via adottato le sembianze di quelle condotte processuali, sostanziatisi sia nell'inizio di procedimenti del tutto privi di idonea base fondante sia nella loro prosecuzione in forme e secondo fini immeritevoli di tutela, caratterizzate da una distorsione dello strumento processuale rispetto allo scopo suo proprio di realizzazione dei diritti soggettivi. Il fenomeno prese, a partire dal diciannovesimo secolo, dimensioni molto allarmanti e indusse il legislatore inglese a intervenire sin da 1896 con provvedimenti volti a scoraggiare conduzioni abusive di processi civili, attribuendo alle corti superiori incisivi poteri risolventisi nella cancellazione della causa dal ruolo o, in casi di più grave e manifesta scorrettezza, nella inibizione al promuovimento di azioni analoghe. Le parti successive del saggio si occupano di descrivere le molteplici forme di intervento giurisdizionale, nei confronti di categorie di parti processuali definite "abitualmente litigiose", che nel tempo sono divenute sempre più rigorose ed estese. Di questo viene offerta un'analitica rassegna, anche attraverso l'esame degli orientamenti dottrinari e giurisprudenziali più recenti. E infine, si volge lo sguardo verso le riflessioni che studiosi di altri paesi hanno svolto sull'"abuse of process" inglese: a questa stregua si formula la conclusione secondo cui altri ordinamenti europei hanno preso a mutuo il nucleo fondamentale della figura qui studiata reputandola idoneo presidio nei confronti della disamministrazione del processo ad opera delle parti, con esiti pregiudizievoli per la collettività dei cittadini.

Cumulo tra sanzioni penali e amministrative: doppio binario o binario morto? "Materia penale", giusto processo e "ne bis in idem" nella sentenza della Corte Edu, 4 marzo 2014, sul "market abuse" - abstract in versione elettronica

148220
Flick, Giovanni Maria; Napoleoni, Valerio 2 occorrenze
  • 2014
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
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"Materia penale", giusto processo e "ne bis in idem" nella sentenza della Corte Edu, 4 marzo 2014, sul "market abuse"

L'articolo - che riproduce il testo della relazione svolta dagli AA. all'incontro di studio sull'argomento organizzato il 4 giugno 2014 dalla Associazione Bancaria Italiana - esamina la portata e le conseguenze della sentenza della Corte EDU sul caso "Grande Stevens contro Italia", che ha giudicato lesivo della convenzione l'assoggettamento di condotte di "market abuse" sia a sanzioni penali, e quindi al relativo procedimento giudiziario, sia alle pesanti sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Consob. Gli AA. convengono sulla qualificazione come "penale" in senso convenzionale del procedimento davanti alla Consob ai fini dell'applicazione delle garanzie del giusto processo. Esaminano poi le conseguenze della pronuncia della Corte di Strasburgo sia in relazione alla vicenda specifica, sia per il futuro e in relazione ai principio convenzionale del "ne bis in idem". In proposito fanno riferimento ai casi, non infrequenti in Italia specie nell'ambito tributario, in cui la legge, in deroga al principio di specialità, ammette il cumulo di sanzioni penali e amministrative per gli stessi fatti. Gli AA. concludono accennando alla opportunità di ripensare la materia costruendo in chiave di garanzie una "teoria generale dell'illecito" a carattere unitario, quale che sia il tipo di sanzioni applicabili.

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