Quando nella discussione i difensori, pur mantenendosi nei limiti di tempo indicati negli articoli 438 e 468, ovvero il pubblico ministero, abusano della facoltà di parlare, per prolissità, divagazioni o in altro modo, e non sono valsi due successivi richiami, il presidente o il pretore toglie la facoltà di parlare a chi ne ha abusato. In tal caso, e in ogni altro nel quale sia stata tolta la facoltà di parlare, si procede alla deliberazione dell'ordinanza o della sentenza anche senza le conclusioni del pubblico ministero o del difensore al quale è stata tolta la facoltà predetta.