Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 - Approvazione del testo definitivo del Codice Penale.

20654
Regno d'Italia 12 occorrenze
  • 1930
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
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Il pubblico ufficiale che procede ad un arresto, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire duemila a ventimila.

Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione o un'ispezione personale, è punito con la reclusione fino ad un anno.

L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, il quale, abusando di tale qualità, commette alcuno dei fatti preveduti dalla prima parte dell'articolo 616, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s'introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Il pubblico ufficiale, che, abusando della sua qualità o delle sue funzioni, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa non inferiore a lire tremila.

Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire tremila.

Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, commette, per recare ad altri un danno o per procurargli un vantaggio, qualsiasi fatto non preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire cinquecento a diecimila.

Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati: 1° delitti contro la personalità dello Stato; 2° delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3° delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 4° delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5° ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.

Regio Decreto 20 febbraio 1941, n. 303 - Codici penali militari di pace e di guerra.

79352
Regno d'Italia 2 occorrenze
  • 1941
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
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Il militare incaricato della scorta, vigilanza o custodia di prigionieri di guerra, che, abusando di questa sua qualità, commette, per qualsiasi motivo, sevizie o maltrattamenti verso un prigioniero di guerra, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare da due a dieci anni.

Il militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico militare, che, abusando di tale qualità, prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa o di altro piego chiuso o pacco, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, o altro piego chiuso o pacco, ovvero, in tutto o in parte, li distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Uso e abuso della clausola antielusiva - abstract in versione elettronica

100799
Stevanato, Dario 1 occorrenze
  • 2007
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
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Affinché ricorra tale qualifica occorre che il vantaggio sia ottenuto abusando di situazioni che determinano una vanificazione dei principi del sistema, cioè, secondo la terminologia utilizzata dal legislatore, un loro "aggiramento".

Quando è ipotizzabile il danno all'immagine della Pubblica amministrazione nei reati fiscali? - abstract in versione elettronica

151305
Cerioni, Fabrizio 1 occorrenze
  • 2014
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
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Un'effettiva lesione al prestigio dell'Agenzia delle entrate sarebbe configurabile solo nel caso in cui la frode fiscale venga realizzata con il concorso di uno o più soggetti legati all'Agenzia da un rapporto di impiego o di servizio, i quali, abusando della posizione ricoperta, abbiano leso la fiducia dei cittadini nella correttezza dell'azione amministrativa.

L'art. 319-quater c.p. e i "nuovi" reati di "induzione indebita" e "corruzione indotta" - abstract in versione elettronica

156137
Bartolo, Pasquale 1 occorrenze
  • 2015
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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Lo scritto procede con l'analisi teorica della fattispecie plurisoggettiva a concorso necessario, ne sottolinea gli spunti dottrinali e giurisprudenziali in merito, e interfaccia a questa l'opposto orientamento che considera l'art. 319-quater una norma a più fattispecie, ritenendo quella di cui al co. 1, che punisce l'intraneo (il quale, abusando, induce), come un reato del tutto autonomo rispetto a quello di cui al co. 2, che punisce l'estraneo (il quale, seppure indotto, dà o promette). Si conclude con l'esposizione dei pro e contro di entrambe le interpretazioni.

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