Ferma la pressoché pacifica idoneità del contratto a costituire fonte di posizioni di garanzia - soprattutto quando si tratti di schema negoziale avente ad oggetto il puro trasferimento di un preesistente vincolo giuridico a scopo protettivo - un preoccupante profilo di novità concerne il riconoscimento, affacciato sia pur in chiusura quasi ad abundantiam nell'iter argomentativo della Corte, di obblighi di garanzia nascenti da meri "rapporti contrattuali di fatto" o da "contatto sociale", per il loro inevitabile rapporto di tensione con il principio costituzionale di legalità.