Le Sezioni Unite tornano ad occuparsi a distanza di tempo del tema della motivazione sul merito svolta ad abundantiam, ossia assieme (ma dopo) un rigetto in rito; il nuovo intervento è scaturito da un contrasto tra indirizzi giurisprudenziali provocato da Cass. 10134/2004 che si era discostata rispetto al precedente di sez. un. 2078/1990, che viene riaffermato. Dalla motivazione emerge, seppur meno nitidamente che nel 1990, l'adesione alla teoria dottrinale del "doppio oggetto" del giudizio, l'uno di rito e l'altro di merito.