Procedimenti in corso e giudizio "in absentia"
La novella 28 aprile 2014, n. 67, ha introdotto il giudizio "in absentia". Per essa si pone il tema della sua applicazione, secondo le regole della successione delle leggi nel tempo. Si deve ritenere che il nuovo regime non concerne i processi che, al momento della sua entrata in vigore, siano in corso e nei quali l'imputato sia stato già dichiarato contumace-non irreperibile, posto che negli stessi continuano ad osservarsi le disposizioni previgenti. Va ritenuta con effetto retroattivo la disciplina intertemporale della legge 11 agosto 2014, n. 118, a far data dall'efficacia della novella.
., la nozione che la consolidata giurisprudenza della Cassazione ha accolto del requisito della "absentia domini", secondo una direttrice condivisa dalla prevalente dottrina, è quella per cui, a tal fine, non rileva che vi sia una condizione di assoluto impedimento dell'interessato alla gestione dei propri affari ovvero che sussista una impossibilità materiale rispetto alla cura di questi, ritenendosi soddisfatto l'anzidetto requisito là dove il "dominus" non abbia manifestato, espressamente o tacitamente, il divieto a che altri si ingerisca nella cura dei propri affari.
. - l'A. sostiene che, nel caso di una istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento, le situazioni di incertezza sulla malattia dell'imputato dovrebbero essere accertate dal giudice, in modo da allineare l'interpretazione dell'art. 420 ter al contenuto della L. n. 67 del 2014 sul processo "in absentia".
La necessità di trovare un equilibrio ragionevole tra efficienza e garanzie spiega, sinteticamente, perché per reati gravi è mantenuto il divieto di procedere "in absentia", mentre si permette la "ausencia" volontaria dell'imputato per reati meno gravi e contravvenzioni. Merita segnalare che nel 2014 la Corte costituzionale spagnola ha riconosciuto per prima volta la legittimità della consegna all'Italia di un cittadino italiano condannato in contumacia.
Mandato di arresto europeo reciproco riconoscimento delle sentenze penali nei processi "in absentia"
Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 31, di attuazione della decisione quadro 2009/299/GAI, si connota per una doppia anima: "pratica", laddove enuncia tra i propri obiettivi quello di facilitare la cooperazione giudiziaria in materia penale e, in particolare, di migliorare il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie emesse "in absentia" tra gli Stati membri dell'Unione europea; "garantista", laddove, viceversa, persegue lo scopo di rafforzare i diritti processuali dell'imputato non presente al procedimento penale a suo carico. A tal fine, sono state introdotte una serie di condizioni, volte a garantire la conoscenza del processo penale all'imputato assente, ricorrendo le quali la corte di appello, quale autorità di esecuzione, procede alla consegna della persona oggetto di un mandato di arresto europeo allo Stato emittente (art. 19, comma 1, lett. a, L. n. 69 2005) ovvero riconosce la sentenza penale pronunciata in un altro Paese dell'Unione europea, dando ad essa esecuzione (art. 13, comma 1, lett. i, D.Lgs. n. 161 del 2010).