Il diritto alla restituzione non dipende più dall'acquisizione della prova negativa dell'effettiva conoscenza ma, al contrario, si fonda sul raggiungimento di quella positiva. Con la conseguenza che, qualora quest'ultima non sia pienamente fornita, deve essere concesso il nuovo termine all'imputato. E, a tal fine, il giudice deve compiere ogni necessaria verifica. Non compete, dunque, più all'imputato provare la conoscenza effettiva della sentenza pronunciata in absentia. L'ordinanza che si annota costituisce una delle prime pronunzie in materia dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina e sancisce il principio che la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale va accolta anche quando sia incerta l'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento da parte dell'imputato che ha proposto l'istanza.
Decisioni in absentia: ne absens damnetur
Autodifesa, processo in absentia e consegna del condannato
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha esteso le conclusioni della giurisprudenza delle Sezioni Unite civili, sulla diretta forza vincolante della sentenza della Corte europea sul diritto dell'imputato ad un'equa riparazione per la violazione dell'art. 6 conv. eur. dir. umani, anche alle sentenze della medesima Corte europea che stabiliscano il diritto alla nuova celebrazione del processo penale in caso di violazione del medesimo art. 6 cit. sotto la specie dell'accertamento della non equità del processo celebrato "in absentia", precisando che la predetta forza vincolante impedisce al giudice italiano ogni diversa valutazione sull'effettiva violazione della disposizione convenzionale e travolge lo stesso giudicato penale interno che si sia eventualmente formato su detta questione.