Il citato art. 2, da un lato, sembra legittimare nel nostro ordinamento la società tra professionisti secondo i tipi delle società di persone, dall'altro, esibisce un contenuto normativo, di natura abrogativo-prescrittiva, che, per la sua peculiarità, non può essere ignorato dagli interpreti e dagli operatori, né può essere trascurato (salvo nuove abrogazioni esplicite o implicite) dal futuro legislatore che voglia varare una disciplina organica e generale sulle società tra professionisti.