Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 17)
l'abrogazione referendaria debba avere come oggetto minimo la disposizione e non possa concretarsi nell'ablazione di singole parole (o di proposizioni
leggi regionali, allorché all'impugnazione faccia seguito l'abrogazione della disposizione (di altro atto legislativo regionale) cui rinvia la legge
appariva lecita in passato, non sembra trovare riscontro nell'attuale sistema normativo, quale emergente, in particolare, dalla recente abrogazione
n. 5-bis, nell'art. 6 d.lg. 472/1997, che riprende il principio dell'art. 10 comma 3 l. 212/2000, e l'abrogazione del comma 4 dell'art. 13 d.lg. 472