L'illegittima abrogazione per difetto di delega del reato di "associazione militare per scopi politici": quando il principio della riserva di legge non preclude una sentenza di illegittimità costituzionale con effetti "in malam partem"
Oggi occorre ripartire dai principi del diritto europeo. Negli spazi che il diritto europeo lascia impregiudicati, si può lavorare su norme pre-concorrenziali specifiche, per valorizzare le possibilità di sviluppo industriale salvaguardando la missione dei servizi d'interesse generale, che sono strumento della coesione sociale e territoriale.
L'A. ripercorre le tappe più significative del diritto sindacale dal dopoguerra ad oggi, nel tentativo di evidenziare il processo che ha condotto al Testo Unico del 10 gennaio 2014. Prendendo le mosse dall'inattuazione dell'art. 39 Cost., l'A. esamina criticamente il modello statutario degli artt. 14 e 19; la legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali; la privatizzazione del pubblico impiego; il protocollo del 23 luglio 1993 ed il successivo protocollo del 1 dicembre del medesimo anno. Il "cammino" del diritto sindacale prosegue con la stagione referendaria che conduce all'abrogazione dell'art. 47 del d.lgs. n. 29/1993 e alla manipolazione dell'art. 19 Stato lav., legittimata dalla Corte costituzionale. Si giunge alla crisi dell'unità sindacale con l'accordo del 29 gennaio 2009, ricostruita a partire dall'accordo del 28 giugno 2of1 e nuovamente rimessa in questione con il c.d. caso Fiat e l'art. 8 del d.l. n. 138/2011. Il nuovo atto "ricostruttivo" sarebbe arrivato con il protocollo del 31 maggio 2013, che deve però confrontarsi con la riscrittura dell'art. 19 Stat. Lav. ad opera della Corte costituzionale. Ripercorso il travagliato processo che ha condotto al Testo Unico del 2014, l'A. ne analizza il contenuto, che lascia aperti molti interrogativi. La sua eventuale bocciatura nella consultazione promossa dalla Cgil potrebbe costringere tale confederazione al recesso, facendo così venire meno lo stesso presupposto del sistema ivi configurato, cioè il concerto unitario delle tre confederazioni sindacali.
In particolare modo è incisa la disciplina della Tares, che a pochi mesi dalla sua prossima abrogazione, prevista dal disegno di legge di stabilità 2014, subisce un completo stravolgimento, che di fatto la rende facoltativa, potendo i comuni applicare sui rifiuti anche i previgenti prelievi, che risultano riesumati proprio dal decreto 102. Tutte le novità sono state ampliamente analizzate da due circolari di Anci Emilia-Romagna, a cui si farà ampio riferimento.
Ciò ha dato la possibilità alla Cassazione di pronunciarsi ripetutamente sul tema, adottando decisioni non sempre adeguatamente motivate ed in linea con le previsioni del diritto positivo. Delle tre decisioni in commento le più recenti meritano sostanziale condivisione, mentre la terza sollecita qualche rilievo critico. Il tema della prededucibilità, con la norma di interpretazione autentica contenuta nella legge di conversione del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 e la "frettolosa" successiva abrogazione di quest'ultima per effetto del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, merita di essere ulteriormente - e, ancora una volta, criticamente - rivisitato per comprendere la portata del precetto interpretativo anche in considerazione dei dubbi di costituzionalità, che ha immediatamente sollevato soprattutto per la retroattività della soluzione (temporaneamente) preferita dal legislatore.
Questo dietro-front immotivato, assieme all'implicita abrogazione della contrattazione di prossimità in tema di solidarietà nell'appalto e sui contratti a termine (attuata sin dalla "legge Fornero" e confermata nel "pacchetto lavoro"), rischia di tarpare le ali ad un utile strumento, bistrattato sin dalla sua introduzione, tra mille dubbi di costituzionalità e "referendum" abrogativi.
Per evitare problemi di diritto intertemporale, il nuovo codice ha abrogato espressamente quello aggiornato del 2008, mentre ha rinviato l'abrogazione del vecchio codice doganale del 1992 alla data in cui diverrà applicabile il nuovo codice doganale dell'Unione, cioè, al 1 maggio 2016.
La legge di stabilità 2014 ripristina, a partire dal 1 gennaio 2014, il regime opzionale di tassazione su base catastale dei redditi prodotti dalle società agricole, reintroducendo pertanto, dopo la precedente abrogazione che aveva interessato il solo periodo d'imposta 2013, un principio di tassazione delle attività agricole su presupposti oggettivi, rappresentato dal reddito agrario dei terreni utilizzati nell'attività agricola. La legge di stabilità conferma inoltre lo specifico regime impositivo per l'acquisto di terreni agricoli da parte di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti ai fini previdenziali (cd. piccola proprietà contadina) e rivede il trattamento IMU [imposta municipale unica] applicabile ai fabbricati rurali strumentali e ai terreni agricoli posseduti e condotti da agricoltori professionali. La misura tesa ad abrogare la norma che impone agli agricoltori in regime di esonero IVA di assolvere comunque all'obbligo della presentazione del cd. spesometro già per l'anno d'imposta 2013 ha avuto invece un epilogo inatteso, con la sua estromissione dal testo definitivo.
Nella nuova Direttiva le disposizioni relative alla redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, in precedenza contenute nelle due Direttive oggetto di abrogazione, sono state unificate. Si tratta di un ampio intervento di riforma del diritto contabili europeo che dovrà essere recepito dai singoli Stati membri entro il 20 luglio 2015. Elemento di particolare novità è rappresentato dall'individuazione di soglie quantitative dimensionali (rapportate al totale dello Stato patrimoniale, al totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni e al numero medio dei dipendenti) che vengono a definire le nozioni di microimprese, piccole imprese, medie imprese e grandi imprese nonché di piccolo gruppo, medio gruppo e di grande gruppo. Tali soglie quantitative determinano semplificazioni nei nuovi schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico previsti nella Direttiva e, in particolare, una maggiore o minore numerosità di informazioni che devono essere fornite nella Nota integrativa da parte del redattore del bilancio. Ulteriormente, tali soglie dimensionali definiscono un articolato regime di esenzioni e di semplificazioni disciplinato, in particolare, dagli articoli 31 e 36 della Direttiva. La Direttiva individua numerose opzioni, anche con riferimento ai criteri di valutazione, che potranno essere adottate o non adottate dai singoli Stati membri o adottate limitatamente alla redazione del bilancio di esercizio o alla redazione del bilancio consolidato di gruppo o, ancora, adottate limitatamente a determinate categorie di imprese.
Le cose però potrebbero cambiare in caso di abrogazione dell'art. 3 della L. n. 223 del 1991.
Rilevata la conformità della predetta norma ai principi costituzionali e la sua utilità, in dati casi, onde non risultasse compromessa, fra l'altro, la consuetudine di vita dei figli nati nel matrimonio, si pone in risalto come la abrogazione della medesima norma e, in generale, la riforma dello "status filiationis" sarebbero dovute avvenire, propriamente, attraverso la modifica degli artt. 29-30 Cost., quindi non per mezzo di legge ordinaria e di decreto delegato.
La pronuncia del Consiglio di Stato nel risolvere un conflitto fra legge statale e legge regionale in termini di abrogazione, sollecita qualche riflessione sullo spazio che a tale istituto è riservato in un assetto tendenzialmente federale dei rapporti fra Stato e Regioni, qual è quello che la riforma del Titolo V della Costituzione italiana ha inteso (o avrebbe inteso) prefigurare. In base a quale fondamento, e a quali condizioni, la legge statale successiva può abrogare la legge regionale precedente? A chi spetta verificare la legittimità costituzionale, sotto il profilo della competenza, della legge statale abrogativa (e correlativamente l'illegittimità costituzionale di quella regionale, conseguentemente abrogata): alla Corte costituzionale o al giudice comune? E vale la reciproca, nel senso che un'identica forza abrogativa può o deve riconoscersi anche alla legge regionale successiva competente rispetto a leggi statali precedenti incostituzionali?