Sugli effetti della abrogazione del processo commerciale
Sono esaminati gli effetti della abrogazione, decorrente dal 4 luglio 2009, degli artt. 1 - 33 del d.lg. 17 gennaio 2003, n. 5. Si considera preliminarmente il caso in cui una domanda regolata dalla normativa abrogata sia proposta erroneamente nelle forme ordinarie prima del 4 luglio 2009 e, in base ai principi di economia processuale, si esclude che possa essere ordinato il mutamento di rito in favore del rito commerciale, indipendentemente dalla data di proposizione della domanda. Si definisce, quindi, la nozione di pendenza nei diversi modelli processuali, in funzione della applicazione della disciplina abrogata o di quella sopravvenuta. Si valutano, infine, le conseguenze della abrogazione nei processi a cognizione piena, nei procedimenti sommari, nei giudizi di appello, nei procedimenti cautelari e in quelli in camera di consiglio.
Analizzando le conseguenze dell'avvenuta abrogazione dell'istituto dell'amministrazione controllata all'interno della Legge fallimentare, la Suprema Corte ha ritenuto integralmente abolito il reato di bancarotta impropria realizzato nel contesto di tale procedura concorsuale (art. 236, comma 2, n. 1. l. fall.), escludendo che si sia verificato il fenomeno della c.d. abrogatio sine abolitione, con contestuale riespansione del delitto di appropriazione indebita. Una conclusione che lascia perplessi, alla luce degli stessi argomenti impiegati dalle Sezioni Unite, che pur ribadendo la centralità del criterio del confronto strutturale tra fattispecie astratte hanno riconosciuto ampi spazi all'utilizzo, in chiave integrativa, di apporti valutativi tipicamente riconducibili allo schema della continuità del tipo di illecito.
Abrogazione dell'Amministrazione controllata e abolitio criminis: chiaroscuri dalle Sezioni Unite
Il Tribunale di Cosenza statuisce in ordine al rapporto tra norma statale e norma regionale in materia di costruzioni sismiche concludendo nel senso di ritenere necessaria l'autorizzazione preventiva alla realizzazione delle costruzioni ai sensi dell'art. 94, d.p.r. 380/2001, con conseguente configurazione del reato di cui all'art. 95, d.p.r. 380/2001 in difetto della predetta autorizzazione: ne deriva l'implicita abrogazione della legge Regione Calabria n. 7/1998 che per la realizzazione di opere edili in zona sismica prevede la semplice dichiarazione di inizio attività, con forme di controllo successivo da effettuarsi con "metodo a campione". Non può invocare nessun ragionevole affidamento il soggetto che non ha osservato "la prassi" operativa seguita dagli uffici regionali in conformità alla legge regionale ritenuta implicitamente abrogata, realizzando l'opera senza nemmeno formulare la denuncia di inizio attività, né presentare gli elaborati tecnici.
L'istituto giuridico della abrogazione normativa, nelle sue varie espressioni, comprese le abrogazioni implicite, è argomento di attualità che, in particolare, coinvolge gli operatori del diritto, alle prese di una conoscenza certa delle norme da applicare alle varie fattispecie concrete.
La direttiva 2008/118/CE, destinata a dettare il prossimo "regime generale delle accise", disciplina la materia ponendosi in sostanziale continuità con la direttiva 92/12/CEE, in corso di abrogazione. Invero, la detenzione e la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa si baseranno ancora sul sistema dei "depositi fiscali interconnessi", ma i documenti amministrativi di accompagnamento attualmente in uso (DAA e DAS) saranno sostituiti dal "documento amministrativo elettronico" formato all'esito di una procedura che consente una serie di controlli preliminari e contestuali alla trasmissione telematica dei dati relativi alla spedizione.
Labrogazione nella legge fallimentare dellistituto dellamministrazione controllata ha determinato una nuova rimessione alle Sezioni unite in materia di successione di leggi penali nel tempo. La Corte, sulla scorta dellormai consolidato criterio del confronto strutturale tra fattispecie astratte, ha ritenuto integralmente abolito il reato di bancarotta impropria nellamministrazione controllata (art. 236, cpv., n. 1 l. fall.). Le Sezioni unite hanno escluso che nel caso di specie si sia verificato il fenomeno della c.d. abrogatio sine abolitione: la soppressione del reato di cui allart. 236, cpv., n. 1 l. fall. non ha fatto riespandere larea applicativa del coesistente delitto di appropriazione indebita (art. 646 c.p.). Ad avviso della Corte, il canone strutturale, che in questa ipotesi deve essere confermato da quello valutativo (lomogeneità dei beni giuridici protetti), evidenzia una relazione di eterogeneità strutturale tra le due fattispecie astratte, tale da escludere la loro continuità normativa.
Si delinea, ancora una volta, una disciplina che richiede un coordinamento assai faticoso, data la coesistenza di una pluralità di disposizioni eterogenee e contigue, mentre è legittimo chiedersi se questa trasformazione della compensazione significhi un'implicita abrogazione dell'art. 8 dello Statuto del contribuente, ovvero se, sia pure inconsapevolmente, non si stia costruendo quella disciplina attuativa mancata per un decennio.