L'A. propone alcune riflessioni sul nuovo art. 146 l. fall. e sull'intervenuta abrogazione del potere del giudice delegato di disporre misure cautelari in conformità al sensibile ridimensionamento delle sue prerogative cui ha dato luogo la novella.
Di particolare importanza è l'affermazione secondo cui la legge sull'affidamento condiviso non ha comportato la tacita abrogazione della norma di cui all'art. 317-bis c.c., ma al contrario ne ha integrato il contenuto.
., al contrario ritenuto vigente, con grave pericolo per la certezza del diritto, da alcune frange dei giudici di merito e di legittimità. Nulla di nuovo, invece, per quanto riguarda l'individuazione dei criteri distintivi tra i delitti di peculato e truffa: richiamandosi ad un'impostazione oramai consolidata, i Supremi giudici evidenziano la rilevanza del "previo possesso" quale elemento dirimente per ritenere integrata la più grave ipotesi di peculato. Va, però, qui evidenziata la particolare pregnanza delle concrete modalità di impossessamento del corpus delicti.
La l. n. 85 del 2006, dal titolo "Modifiche al codice penale in maniera di reati di opinione", interviene su fattispecie da tempo discusse per il loro contrasto, potenziale o reale, con alcuni dei principi che costuiscono le fondamenta dell'attuale diritto penale (principio di determinatezza e/o tassatività della fattispecie penale; principio di necessaria offensività del reato) oltre che con libertà costituzionalmente garantite (libertà di manifestazione del pensiero). Le due categorie di reati per le quali l'intervento e il mancato intervento del legislatore risultano meritevoli di segnalazione sono rispettivamente quella dei delitti di attentato e quella dei delitti di vilipendio, tanto politico quanto religioso. Quanto ai delitti di attentato, la l. n. 85 del 2006 riformula tre fattispecie comprese nei delitti contro la personalità dello Stato: gli artt. 241, 283 e 289 c.p. Prendendo posizione sui delicati ma ormai consolidati equilibri tra attentato e delitto tentato, il legislatore inserisce il requisito dell'idoneità degli atti negli artt. 241 e 283 c.p., ma non anche nell'art. 289 c.p. Un piano ricorso all'argumentum a contrario condurrebbe a ritenere che in quest'ultima disposizione, ma anche in tutte le altre fattispecie di attentato non considerate dalla l. n. 85 del 2006, non sia attualmente richiesto che gli atti posti in essere risultino idonei rispetto al risultato descritto dalla legge. Ciò in evidente contrasto con i risultati raggiunti dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti. Quanto ai reati di vilipendio, per essi neppure dovrebbe porsi una questione circa il quomodo della tutela in quanto a venire in discussione è l'an della stessa. Tuttavia, nonostante il riferimento nel titolo della legge proprio ai reati di opinione, il legislatore non sceglie la via della completa abrogazione (l'unica seriamente percorribile), ma neppure quella della trasformazione di questi reati in illeciti amministrativi. I reati di vilipendio dunque restano reati. Unica operazione significativa è la notevole attenuazione del regime sanzionatorio, realizzata attraverso una generalizzata sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria. A tal proposito va evidenziata l'introduzione di un nuovo comma 3 nell'art. 2 c.p. Si tratta di una disposizione che non manca di suscitare delle perplessità non solo per la sua collocazione (prima dell'attuale comma 4 dell'art. 2 c.p., rispetto al quale dovrebbe invece costituire un'eccezione), ma anche per le conseguenze poco condivisibili cui condurrebbe la sua interpretazione letterale.
La previsione di legge che nell'anno 1995 legittimò la firma a stampa degli atti in materia di tributi locali, è stata oggetto di un'analisi tesa a dimostrare, dapprima la sua mancata attuazione, e poi l'implicita abrogazione per effetto del testo unico sulla documentazione amministrativa. Prima di pervenire a tale conclusione è stata comparata la disciplina e la rilevanza della firma nel diritto tributario rispetto ad altri settori dell'ordinamento, come quelli del diritto privato e del diritto amministrativo. Circa il testo unico sulla documentazione amministrativa è stata affrontata sia la questione che attiene alla legale formazione del documento amministrativo tramite l'elaboratore elettronico, cosiddetto documento informatico, sia la conseguente problematica della firma digitale, anche sotto il profilo strettamente pratico. Infine la conclusione raggiunta è stata confrontata con la recente modifica della legge n. 241 del 1990 in tema di invalidità dell'atto amministrativo.
E' stata infatti accolta questa seconda impostazione, sottolineandosi l'avvenuta abrogazione implicita dell'art. 264 c.p.m.p.
La sentenza in commento delinea un primo orientamento sul rapporto tra legislazione regionale e Codice dei Contratti pubblici, affermando l'avvenuta "abrogazione implicita" delle leggi regionali contrastanti con le disposizioni contenute nella nuova disciplina di fonte statale.
Abrogazione della riabilitazione del fallito: effetti penali
Il legislatore della Finanziaria 2007 ha cercato di porre in essere un'armonizzazione delle diverse procedure e termini di accertamento, rimborso, gestione e riscossione coattiva dei tributi locali attraverso un'articolata e complessa abrogazione di norme e contestuale sostituzione delle stesse con altre disposizioni applicabili a tutte le imposte e tasse degli enti locali. L'intervento può però dirsi riuscito solo in parte, non mancando aspetti di criticità, specie in relazione all'applicabilità del nuovo termine quinquennale per gli accertamenti anche ai rapporti di imposta pendenti al 1 gennaio 2007.