Abrogazione dell'imposta sulle successioni ed eccezioni di costituzionalità sulle situazioni pregresse
Privilegio e sua abrogazione dopo l'insorgenza del credito
Abrogazione della privativa comunale sul recupero di rifiuti urbani e pianificazione regionale
La sentenza della Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale sia pur "postuma" dell'ormai abrogato art. 117, comma 1, lett. c), della L. 23 dicembre 2000, n. 388, per violazione degli artt. 3 e 35 della Costituzione, allo scopo di mantenere in vigore, fino alla sua abrogazione ad opera dell'art. 85, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 276/2003, l'art. 10 della L. n. 196/1997 il quale sanciva, quale sanzione prevista per punire la mancanza dei requisiti di forma scritta del contratto di fornitura e di quello per prestazioni di lavoro temporaneo, la conversione di entrambi i contratti in contratti a tempo indeterminato. In tal modo però la Corte Costituzionale conferma anche l'oggettivo sfavore dell'ordinamento verso il contratto a termine.