Vengono ulteriormente sviluppate le ragioni che stanno alla base della ritenuta implicita abrogazione dell'art. 21, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133 e che inducono ad identificare il destinatario della notificazione della sentenza impugnabile, ai fini del decorso del termine breve di cui all'art. 51, comma 1, del d.lg. n. 546/1992 (la cui diretta applicazione rende ultroneo il secondario richiamo all'art. 325, comma 2, c.p.c.), nella figura dell'Ufficio periferico che è stato parte nel giudizio d'appello.
Non è condivisibile l'affermazione secondo cui l'art. 52, comma 2, del d.lg. n. 546/1992, che prevede la previa autorizzazione del responsabile del servizio contenzioso della competente Direzione regionale delle entrate per la proposizione dell'appello da parte degli Uffici periferici, non sarebbe più applicabile a seguito del mutato assetto istituzionale dell'Amministrazione finanziaria con l'istituzione delle Agenzie, dovendosi infatti ritenere che tale disposizione mantenga ancora oggi la sua ragione d'essere e non potendosi parlare di abrogazione implicita della stessa.
E' ormai tristemente nota la consuetudine consolidatasi nella prassi legislativa contemporanea di ignorare o quasi ogni riferimento alla c.d. legistica, rendendo così il sistema normativo ambiguo e indeterminato, a causa dell'utilizzo di rinvii plurimi, clausole di abrogazione innominata e dell'introduzione di norme prive di un qualsiasi collegamento sistematico e di leggi cc. dd. intruse. Ciò che manca, inoltre, è un'attuazione metodica degli studi di fattibilità dell'atto normativo, tesi ad evidenziarne le ripercussioni concrete, le migliori modalità di attuazione e le eventuali criticità. L'indagine che si è compiuta, pertanto, verte sulle pronunce emesse dalla Corte nel triennio 2002-2004, cercando di cogliere spunti e indirizzi in argomento nelle motivazioni delle stesse. Relativamente a tale periodo, lo studio mira a raccogliere ogni indicazione, anche velata, alle tecniche di redazione degli atti normativi, oltre a ogni giudizio espresso sulle stesse, sia che si tratti di un encomio sia che si traduca in un'ammonizione. Si espongono poi alcune considerazioni sulla posizione della Corte costituzionale nei confronti di lacune, imprecisioni, o confusioni normative dovute al mancato o scorretto impiego di una buona progettazione legislativa, accorpando a questi fini sia il profilo del c.d. drafting formale e sostanziale (inteso come strutturazione della norma) sia quello della "fattibilità" (ad intendere le previsioni di concreto impatto della norma nella sua attuazione o applicazione).