Rimane sullo sfondo l'interrogativo sulla effettiva "ratio" del comma 3 e sugli effetti che potrebbero derivarne sulle normative settoriali, ove inteso come norma generale abrogatrice per ridisciplina dell'intera materia, capace di contenere al proprio interno fattispecie dotate di elevata specificità, in presenza di un quadro normativo già sovraccarico e non risolto, all'interno del quale provocherebbe ulteriore frammentazione e incertezza.
Senonché tale impostazione presenta delle rilevanti aporie e ciò da un lato perché si pone in violazione della riserva di legge di cui all'art. 41, comma 3, Cost. in materia ci iniziativa economica privata, e dall'altro perché, nella sostanza, ripropone l'impostazione abrogatrice del capoverso dell'art. 1322 c.c., con ciò offuscando i confini tra giudizio di meritevolezza/sussistenza della contrattuale con quello di liceità. Una simile mistificazione viene in questione anche in altri casi in cui l'utilizzo giurisprudenziale dell'istituto della mancanza di causa è meramente apparente, giacché le modalità di sindacato negoziale si risolvono in un giudizio di liceità. Si rende dunque necessario operare una rilettura delle impostazioni che hanno concepito la causa contrattuale In termini concreti si da valorizzarne i pensieri inespressi in modo da avvicinarsi al giudizio in ordine alla graduazione degli interessi contrattuali secondo il parametro dell'utilità negoziale concreta.