Nessuno dei rilievi d'illegittimità sollevati nei confronti della norma abrogatrice è al riparo da obiezioni. Ma la sola circostanza che l'eventuale accoglimento delle eccezioni possa comportare la reviviscenza della disciplina abrogata non può impedire alla Corte di vagliare l'esistenza delle condizioni formali e dei presupposti sostanziali che le consentono di esprimersi sulla legittimità della norma censurata.