., che prevedeva espressamente questa ipotesi, sia stato abrogato dalla riforma del diritto societario, è da ritenere che, come in precedenza, sia applicabile il regime di opponibilità, e la conseguente invalidità dell'atto, soltanto quando la società dia prova dell'exceptio doli da parte del terzo.
Negli appalti di lavori è ancora presente la risoluzione delle riserve prevista dal Capitolato generale, oramai abrogato, negli altri contratti, l'istituto dovrà adattarsi alla particolarità di ciascuno. Rimane la centralità del responsabile del procedimento, anche se attenuata dall'opera della Commissione cui spetta formulare la proposta. A legislazione vigente, sfavorevole all'arbitrato, l'accordo, sfuggito agli ulteriori rimaneggiamenti della materia, sembra destinato ad un ruolo prevalente nella risoluzione delle controversie fra committente e appaltatore.
Un contrasto che emerge se la nuova norma preclude - non essendo stato abrogato il comma 3 dell'art. 2470 c.c. - il contenzioso "di appartenenza" della quota di s.r.l. indipendentemente dall'intervento del Notaio, dal quale promanano le certezze su cui poggia la pubblicità legale.
Circa il riconoscimento dello status di rifugiato e del diritto di asilo politico, se mai vi fosse stato l'interesse legittimo dello straniero ed il potere discrezionale dell'Amministrazione, dopo abrogato l'art. 5 d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, essi sono stati obliterati, volgendo il diritto vivente ad accertare la situazione personale del soggetto, figura giuridica riconducibile alla categoria degli status e dei diritti soggettivi, che scaturiscono conseguenzialmente, sol che si riscontrino i presupposti indicati dalla legge. La natura giuridica del procedimento sulla controversia tende ad accertare l'esistenza di detti presupposti dello stato di rifugiato politico, da rilevarsi nella forma e sostanza del provvedimento dichiarativo, implicante la competenza del giudice ordinario del luogo in cui l'obbligazione è sorta o dovrà eseguirsi, essendo convenuta una P.A.
Il governo di centrodestra, appena entrato in carica, ha approvato il decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, con cui ha abrogato gran parte delle norme del "Decreto Bersani" riferite alla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore. Lo studio qui proposto prende in esame tali interventi normativi e intende principalmente ricostruire il complesso quadro giuridico della tutela delle posizioni creditorie dei lavoratori negli appalti e nei subappalti risultante da questo processo di stratificazione normativa.
Pertanto, i giudici di Palazzo Spada non intendono affatto capovolgere il revirement operato nella materia de qua dalle Sezioni unite della Cassazione con la sentenza 13 gennaio 2005, n. 460, con la quale si è ritenuto che l'art. 58 del R.D. n. 148/1931 fosse da considerare implicitamente abrogato a seguito dell'entrata in vigore del regime di "contrattualizzazione" del pubblico impiego: i provvedimenti disciplinari adottati da un'impresa di trasporti in concessione nei confronti di un proprio dipendente sono, infatti, manifestazione di un potere contrattuale esercitato in posizione paritaria, non dissimile da quello proprio di un qualunque altro datore di lavoro privato, con l'effetto di riconoscere la cognizione del giudice ordinario. La pronuncia del Consiglio di Stato offre soprattutto l'occasione per una ricostruzione in termini normativi e giurisprudenziali della problematica relativa al periodo transitorio che ha accompagnato il passaggio del contenzioso del lavoro pubblico dalla competenza giurisdizionale del giudice amministrativo a quella del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.