Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

60019
Stato 3 occorrenze
  • 2001
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
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. - Il consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto »; e) all'articolo 17, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « , ovvero di membro del Parlamento europeo »; f) all'articolo 17, il terzo comma è abrogato; g) gli articoli 29, 30, 36 e 37, primo comma, sono abrogati; h) all'articolo 35 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: « Un componente della Giunta regionale assume le funzioni di Vicepresidente della Regione. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale »; i) all'articolo 41, primo comma, le parole: « con decreto del suo Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Presidente della Regione »; l) all'articolo 50, secondo comma, le parole: « o quando, per dimissioni o altra causa, non sia in grado di funzionare » sono soppresse; m) all'articolo 50, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale »; n) all'articolo 54, il primo comma è sostituito dal seguente: « Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa di modificazione può essere esercitata anche dal Consiglio regionale o da almeno ventimila elettori »; o) all'articolo 54, secondo comma, le parole: « un mese » sono sostituite dalle seguenti: « due mesi »; p) all'articolo 54, dopo il terzo comma, è inserito il seguente: « Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale »; q) all'articolo 54, il quinto comma è abrogato.

Allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: « Presidente della Giunta regionale » e « Presidente della Giunta », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Presidente della Regione »; b) all'articolo 4 primo comma, all'alinea, le parole: « ordinamento giuridico dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « ordinamento giuridico della Repubblica »; c) all'articolo 5, il numero 1) è abrogato; d) all'articolo 12, le parole « ed il suo Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « e il Presidente della Regione »; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: « In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso. La legge regionale di cui al secondo comma non è comunicata al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 29. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione. La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale »; e) l'articolo 13 è sostituito dal seguente: « Art. 13. - Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto. Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento »; f) all'articolo 15, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « , ovvero di membro del Parlamento europeo »; g) all'articolo 15, il quarto comma è abrogato; h) all'articolo 22, secondo comma, le parole: « o quando non sia in grado di funzionare » sono soppresse; i) all'articolo 22 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale »; l) all'articolo 23, le parole: « o il suo Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « o il Presidente della Regione »; m) gli articoli 33, 35, 36, 37, 38, 39, 43 e 46 sono abrogati; n) l'articolo 34 è sostituito dal seguente: « Art. 34. - La Giunta regionale è composta del Presidente e degli assessori. Un assessore assume le funzioni di Vicepresidente. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale »; o) all'articolo 63, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: « L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche al Consiglio regionale. I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi. Le modificazioni approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale ».

Per l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo può essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo non superiore a un anno »; e all'articolo 17, primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « , ovvero del Parlamento europeo »; f) all'articolo 17, il secondo comma è abrogato; g) l'articolo 27 è sostituito dal seguente: « Art. 27. - L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale e ai membri del Consiglio della Valle. L'iniziativa popolare delle leggi regionali e il referendum sulle leggi della Regione sono disciplinati dalla legge di cui al secondo comma dell'articolo 15 »; h) gli articoli 28, 30 e 33 e l'ultimo comma dell'articolo 50 sono abrogati, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo; i) all'articolo 41, primo comma, le parole:« previa deliberazione di questa » sono sostituite dalle seguenti: « previa deliberazione della Giunta »; l) all'articolo 48, secondo comma, le parole: « o quando, per dimissioni o altra causa, non sia in grado di funzionare » sono soppresse; m) all'articolo 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale e comporta il contestuale scioglimento del Consiglio della Valle »; n) all'articolo 50, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti: « I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi. Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale ».

Controlli, contabilità e finanza: una corretta sistemazione di una normativa sovrabbondante - abstract in versione elettronica

83501
Collevecchio, Mario 1 occorrenze
  • 2001
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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In particolare, la disciplina dei controlli si apre al nuovo sistema dei controlli interni, introdotto nelle amministrazioni pubbliche dal d.lg. 286/1999, e la disciplina dell'ordinamento contabile, pur assumendo come naturale riferimento il d.lg. 77/1995, ora quasi interamente abrogato, presenta alcuni punti di notevole interesse. I principali riguardano la riunificazione e il coordinamento delle disposizioni in materia di dissesto e di risanamento finanziario e l'introduzione di taluni adattamenti formali che inducono ad interpretare e ad applicare la normativa in materia di bilancio secondo logiche di programmazione. Il t.u. non comprende la sistemazione organica delle leggi sulla finanza locale.

Sul nuovo regime dei dividendi distribuiti da società controllate non residenti nell'Unione Europea - abstract in versione elettronica

83851
Caumont Caimi, Cristiano 1 occorrenze
  • 2001
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Con la medesima legge, è stato altresì abrogato il comma 7 dell'art. 96-bis, cosicché il regime madre-figlia non è più precluso in relazione ai dividendi di provenienza UE ricevuti da società madri italiane controllate da società non comunitarie. Entrambe le modifiche si applicheranno ai dividendi percepiti nel periodo di imposta successivo a quello di pubblicazione dei decreti ministeriali che individueranno le giurisdizioni non privilegiate.

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