., non è, di per sé, causa di nullità e rileva soltanto ai fini esclusione della giuridica possibilità di utilizzazione delle intercettazioni ambientali perché non consentite dal codice abrogato. al di fuori di tale specifica ipotesi, ogni altra questione è stata giustamente considerata superata per effetto della disposizione di cui al quarto comma dell’art. 627 c.p.p., salvo quella relativa all’applicazione dell’art. 603 c.p.p., in riferimento alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio di appello, corrispondente ad altro motivo per il quale è stato pronunciato l’annullamento.