., dopo aver brevemente illustrato le differenze tra la norma dell'art. 19 St. lav. nel suo testo originario e la norma attuale prodotta dal referendum abrogativo del 1995, si sofferma sulla giurisprudenza della Corte costituzionale. Di fronte ai dubbi di illegittimità sollevati a seguito della controversia Fiat-Fiom, l'A. esamina le possibili decisioni della Corte ed il loro impatto sul diritto del sindacato alla rappresentanza nell'azienda.
L'A. esamina sinteticamente gli interventi normativi successivi al referendum abrogativo del 2011 riguardanti la privatizzazione dei servizi pubblici locali. In particolare, si sottolinea che gli interventi normativi successivi al referendum hanno configurato la c.d. "gestione in house" come ipotesi eccezionale nell'ambito delle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali, ispirandosi alla medesima ratio che sosteneva l'art. 23-bis del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, oggetto di abrogazione referendaria, per come ricostruita dalla Corte costituzionale nella sent. n. 24 del 2011. In tal modo si sarebbe realizzato un sovvertimento della volontà espressa attraverso il referendum, con implicazioni anche sul piano della legittimità costituzionale dei predetti interventi normativi, secondo quanto d'altra parte evidenziato in un ricorso presentato dalla Regione Marche davanti alla Corte costituzionale avente come specifico oggetto l'art. 4 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138.
Nonostante l'esito del referendum abrogativo dell'art. 23-bis della legge n. 133/2008 e la soppressione delle autorità d'ambito, il compito di scegliere le modalità di gestione del servizio tra le forme compatibili con la normativa europea e di affidare il servizio non viene assegnato alle Regioni, ma rimane di competenza degli enti e degli organi individuati dai legislatori regionali per esercitare queste competenze.