Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

60032
Stato 5 occorrenze
  • 2001
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
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Allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: « Presidente della Giunta regionale » e « Presidente della Giunta », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Presidente della Regione »; b) all'articolo 4 primo comma, all'alinea, le parole: « ordinamento giuridico dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « ordinamento giuridico della Repubblica »; c) all'articolo 5, il numero 1) è abrogato; d) all'articolo 12, le parole « ed il suo Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « e il Presidente della Regione »; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: « In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso. La legge regionale di cui al secondo comma non è comunicata al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 29. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione. La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale »; e) l'articolo 13 è sostituito dal seguente: « Art. 13. - Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto. Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento »; f) all'articolo 15, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « , ovvero di membro del Parlamento europeo »; g) all'articolo 15, il quarto comma è abrogato; h) all'articolo 22, secondo comma, le parole: « o quando non sia in grado di funzionare » sono soppresse; i) all'articolo 22 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale »; l) all'articolo 23, le parole: « o il suo Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « o il Presidente della Regione »; m) gli articoli 33, 35, 36, 37, 38, 39, 43 e 46 sono abrogati; n) l'articolo 34 è sostituito dal seguente: « Art. 34. - La Giunta regionale è composta del Presidente e degli assessori. Un assessore assume le funzioni di Vicepresidente. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale »; o) all'articolo 63, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: « L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche al Consiglio regionale. I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi. Le modificazioni approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale ».

Allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: « Presidente della Giunta regionale » e « Presidente della Giunta », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Presidente della Regione »; b) all'articolo 2, primo comma, all'alinea, le parole: « dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « della Repubblica »; c) all'articolo 15 le parole: « ed il suo Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « e il Presidente della Regione »; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: « In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio della Valle, del Presidente della Regione e degli assessori, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche; i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale. In ogni caso, i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio della Valle. La legge regionale di cui al secondo comma non è sottoposta al visto di cui al primo comma dell'articolo 31. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio della Valle, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso. La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio della Valle. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio della Valle, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio della Valle »; d) l'articolo 16 è sostituito dal seguente: « Art. 16 - Il Consiglio della Valle è composto di trentacinque consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo può essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo non superiore a un anno »; e all'articolo 17, primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « , ovvero del Parlamento europeo »; f) all'articolo 17, il secondo comma è abrogato; g) l'articolo 27 è sostituito dal seguente: « Art. 27. - L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale e ai membri del Consiglio della Valle. L'iniziativa popolare delle leggi regionali e il referendum sulle leggi della Regione sono disciplinati dalla legge di cui al secondo comma dell'articolo 15 »; h) gli articoli 28, 30 e 33 e l'ultimo comma dell'articolo 50 sono abrogati, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo; i) all'articolo 41, primo comma, le parole:« previa deliberazione di questa » sono sostituite dalle seguenti: « previa deliberazione della Giunta »; l) all'articolo 48, secondo comma, le parole: « o quando, per dimissioni o altra causa, non sia in grado di funzionare » sono soppresse; m) all'articolo 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale e comporta il contestuale scioglimento del Consiglio della Valle »; n) all'articolo 50, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti: « I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi. Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale ».

Allo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: « Presidente della Giunta regionale », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Presidente della Regione »; b) all'articolo 3, primo comma, all'alinea, le parole: « dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « della Repubblica »; c) all'articolo 15, le parole: « ed il suo Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « e il Presidente della Regione »; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: « In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione, sulla base dei princìpi di rappresentatività e di stabilità, del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa del popolo sardo e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso. La legge regionale di cui al secondo comma non è comunicata al Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 33. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione. La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale »; d) l'articolo 16 è sostituito dal seguente: « Art. 16. - Il consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto »; e) all'articolo 17, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « , ovvero di membro del Parlamento europeo »; f) all'articolo 17, il terzo comma è abrogato; g) gli articoli 29, 30, 36 e 37, primo comma, sono abrogati; h) all'articolo 35 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: « Un componente della Giunta regionale assume le funzioni di Vicepresidente della Regione. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale »; i) all'articolo 41, primo comma, le parole: « con decreto del suo Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Presidente della Regione »; l) all'articolo 50, secondo comma, le parole: « o quando, per dimissioni o altra causa, non sia in grado di funzionare » sono soppresse; m) all'articolo 50, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale »; n) all'articolo 54, il primo comma è sostituito dal seguente: « Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa di modificazione può essere esercitata anche dal Consiglio regionale o da almeno ventimila elettori »; o) all'articolo 54, secondo comma, le parole: « un mese » sono sostituite dalle seguenti: « due mesi »; p) all'articolo 54, dopo il terzo comma, è inserito il seguente: « Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale »; q) all'articolo 54, il quinto comma è abrogato.

. - Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea regionale sono disciplinati l'ambito e le modalità del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo »; i) dopo l'articolo 17, è inserito il seguente: « Art. 17-bis. - Le leggi di cui all'articolo 3, primo comma, all'articolo 8-bis, all'articolo 9, terzo comma, e all'articolo 41-bis sono sottoposte a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti l'Assemblea regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Se le leggi sono state approvare a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione dell'Assemblea regionale »; l) dopo l'articolo 41, la rubrica: « Disposizioni transitorie » è sostituita dalla seguente: « Disposizioni finali e transitorie »; m) dopo la rubrica: « Disposizioni finali e transitorie », all'articolo 42 sono premessi i seguenti: « Art. 41-bis. - Le disposizioni relative alla forma di governo di cui all'articolo 9, commi primo, secondo e quarto, e all'articolo 10, dopo la loro prima applicazione, possono essere modificate con legge approvata dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto a suffragio universale e diretto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 9, commi primo, secondo e quarto, e all'articolo 10. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dall'Assemblea regionale, l'Assemblea è sciolta quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso. Art. 41-ter. - Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa appartiene anche all'Assemblea regionale. I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica all'Assemblea regionale, che esprime il suo parere entro due mesi. Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale ».

I Consigli provinciali disciolti continuano ad esercitare le loro funzioni sino alla elezione dei nuovi Consigli provinciali »; s) all'articolo 36, primo comma, dopo le parole: « è composta del Presidente » sono inserite le seguenti: « della Regione, che la presiede, »; t) all'articolo 36, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al gruppo linguistico ladino è garantita la rappresentanza nella Giunta regionale anche in deroga alla rappresentanza proporzionale »; u) all'articolo 37 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « I componenti la Giunta regionale appartenenti ad un Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare il loro ufficio fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale »; v) all'articoLo 47, le parole: « e il suo Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « e il Presidente della Provincia » e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: « In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con il rispetto degli obblighi internazionali e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Capo, la legge provinciale, approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Provincia e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Provincia, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso. Nella Provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale è eletto con sistema proporzionale. Qualora preveda l'elezione del Presidente della Provincia di Bolzano a suffragio universale e diretto, la legge provinciale è approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale. Le leggi provinciali di cui al secondo e al terzo comma non sono comunicate al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 55. Su di esse il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. Le leggi provinciali di cui al secondo comma sono sottoposte a referendum provinciale, la cui disciplina è prevista da apposita legge di ciascuna Provincia, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio provinciale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio provinciale »; z) l'articolo 48 è sostituito dal seguente: « Art. 48. - Ciascun Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, diretto e segreto, è composto di trentacinque consiglieri e dura in carica cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Le elezioni si svolgono contestualmente nella medesima giornata. Se un Consiglio provinciale è rinnovato anticipatamente rispetto all'altro, esso dura in carica sino alla scadenza del quinquennio di quello non rinnovato. La legge per l'elezione del Consiglio provinciale di Bolzano garantisce la rappresentanza del gruppo linguistico ladino. Un seggio del Consiglio provinciale di Trento è assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei, ove è insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa, ed è attribuito secondo le norme stabilite con la legge di cui al secondo comma dell'articolo 47. Le elezioni del nuovo Consiglio provinciale sono indette dal Presidente della Provincia e hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica antecedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio. Il decreto che indìce le elezioni è pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione. La prima riunione del nuovo Consiglio provinciale ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Provincia in carica »; aa) dopo l'articolo 48 sono inseriti i seguenti: « Art. 48-bis. - I membri del Consiglio provinciale rappresentano l'intera Provincia. Prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni essi prestano giuramento di essere fedeli alla Costituzione. I membri del Consiglio provinciale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni. Art. 48-ter. - Il Consiglio provinciale di Trento elegge tra i suoi componenti il Presidente, un vice Presidente e i Segretari. Il Consiglio provinciale di Bolzano elegge tra i suoi componenti il Presidente, due vice Presidenti e i Segretari. I vice Presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del Presidente. Il Presidente designa il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio provinciale di Bolzano il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico tedesco o italiano »; bb) l'articolo 49 è sostituito dal seguente: « Art. 49. - Ai Consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 31, 32, 34, 35 e 38 »; cc) dopo l'articolo 49 è inserito il seguente: Art. 49-bis. - Il Consiglio provinciale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituisca la Giunta o il suo Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni. Il Consiglio provinciale può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale. Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. Con lo stesso decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale. Per la Provincia di Bolzano la commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici che costituiscono la popolazione della Provincia stessa. La commissione elegge tra i suoi componenti il Presidente, il quale esercita le attribuzioni del Presidente della Provincia. La commissione indìce le elezioni del nuovo Consiglio provinciale entro tre mesi e adotta i provvedimenti di competenza della Giunta provinciale e quelli di carattere improrogabile. Questi ultimi perdono la loro efficacia, ove non siano ratificati dal Consiglio provinciale entro un mese dalla sua convocazione. Il nuovo Consiglio provinciale è convocato dalla commissione entro venti giorni dalle elezioni. Lo scioglimento del Consiglio provinciale non comporta lo scioglimento del Consiglio regionale. I componenti del Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare le funzioni di consigliere regionale fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale »; dd) l'articolo 50 è sostituito dal seguente: « Art. 50. - La Giunta provinciale di Trento è composta del Presidente, del vice Presidente e degli assessori. La Giunta provinciale di Bolzano è composta del Presidente, di due vice Presidenti e degli assessori. La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Provincia. I componenti la Giunta provinciale di Bolzano che non appartengono al Consiglio sono eletti dal Consiglio provinciale stesso con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti su proposta di uno o più gruppi consiliari purché vi sia il consenso dei consiglieri del gruppo linguistico dei designati, limitatamente ai consiglieri che costituiscono la maggioranza che sostiene la Giunta provinciale. I vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco e l'altro al gruppo linguistico italiano. Il Presidente sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Al gruppo linguistico ladino può essere riconosciuta la rappresentanza nella Giunta provinciale di Bolzano anche in deroga alla rappresentanza proporzionale. Nel caso in cui vi sia un solo rappresentante ladino nel Consiglio provinciale e questo venga eletto in Giunta, deve rinunciare all'incarico di Presidente o di vice Presidente del Consiglio provinciale. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio provinciale »; ee) l'articolo 51 è sostituito dal seguente: « Art. 51. - Si applicano al Presidente e agli assessori provinciali le disposizioni dell'articolo 37, in quanto compatibili »; ff) l'articolo 60 è sostituito dal seguente: « Art. 60. - Con legge regionale sono regolati l'esercizio dell'iniziativa popolare e il referendum per le leggi regionali »; gg) l'articolo 62 è sostituito dal seguente: « Art. 62. - Le norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino »; hh) all'articolo 81, secondo comma, le parole: « fra il presidente della relativa giunta provinciale » sono sostituite dalle seguenti: « fra il Presidente della relativa Provincia »; ii) all'articolo 92 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Parimenti gli atti amministrativi di cui al primo comma ritenuti lesivi del principio di parità tra i cittadini di lingua italiana, ladina, mochena e cimbra, residenti nella provincia di Trento, possono essere impugnati dinanzi al tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni, anche da parte dei consiglieri comunali dei comuni delle località ladine, mochene o cimbre, qualora la lesione sia riconosciuta da un quinto del consiglio comunale »; ll) all'articolo 98, commi primo e terzo, le parole: « o da quello della giunta provinciale » sono sostituite dalle seguenti: « o da quello della Provincia »; mm) l'articolo 102 è sostituito dal seguente: « Art. 102. - Le popolazioni ladine e quelle mochene e cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse. Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino, il mocheno o il cimbro è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina o tedesca »; nn) l'articolo 103 è sostituito dal seguente: « Art. 103. - Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa per le modificazioni del presente Statuto appartiene anche al Consiglio regionale su proposta dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale. I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali, che esprimono il loro parere entro due mesi. Le modifiche allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale »; oo) all'articolo 104, « le parole: « Ferma la disposizione contenuta nell'articolo precedente » sono sostituite dalle seguenti: « Fermo quanto disposto dall'articolo 103 »;

Oblio dell'art. 75 Cost. e tramonto del referendum abrogativo - abstract in versione elettronica

83062
Filippetta, Giuseppe 1 occorrenze
  • 2001
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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Oblio dell'art. 75 Cost. e tramonto del referendum abrogativo

Il regionalismo di Giannini - abstract in versione elettronica

83145
Desideri, Carlo 1 occorrenze
  • 2001
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
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Ripercorrendo quindi l'impegno e le attività di Giannini nel decennio 1970-1980 e negli anni successivi - dalla presidenza della Commissione per il completamento dell'ordinamento regionale agli interventi in qualità di ministro della Funzione pubblica, dall'impegno e dalle proposte per la riforma del sistema degli Enti locali all'attenzione ai problemi degli squilibri regionali fino all'iniziativa del referendum abrogativo dell'intervento straordinario - viene messo in luce come Giannini, malgrado le delusioni per il procedere faticoso, incompleto e frammentario delle riforme, abbia mantenuto fermo il punto che la riforma regionale rappresenta un momento di innovazione e trasformazione fondamentale, occasione e componente di una più generale razionalizzazione e riordino di tutto il sistema dei pubblici poteri, a livello statale e locale. La terza parte del saggio ricostruisce la riflessione teorica di Giannini sul regionalismo e sulle autonomie. Viene ricordato innanzitutto il suo impegno scientifico, negli anni cinquanta e sessanta, volto a superare le confusioni concettuali allora esistenti sui temi delle Autonomie locali e del decentramento. In secondo luogo viene ripercorsa la sua costruzione di un primo paradigma concettuale nel quale l'autonomia politica si configura come una posizione giuridica dell'ente territoriale derogatoria e subordinata rispetto allo Stato; lo sviluppo, quindi, accanto al primo, di un altro paradigma, nel quale l'indipendenza degli enti è fondata sull'esistenza di collettività (o gruppi) diverse da quella statale, destinato ad assumere rilevanza sempre maggiore nel pensiero di Giannini, pur senza superare del tutto il primo paradigma; viene quindi evidenziato come, in questo quadro, Giannini giunga a distinguere la posizione giuridica degli Enti territoriali tradizionali da quella delle Regioni e, infine, il suo impegno e la sua preoccupazione in ordine alla necessità di ridefinire i rapporti tra i poteri pubblici per un ordinato sviluppo del pluralismo. La conclusione del saggio, sulla base dell'analisi svolta, tratta sinteticamente dei fondamenti del regionalismo in Giannini.

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