(Organizzazioni Sindacali) deve essere conforme ai generali canoni di buona fede e correttezza e, alla stregua di tale principio, ha cassato la sentenza di merito ritenendo che la prolungata inerzia del sindacato nel reagire alla violazione di una norma collettiva pur non avendo efficacia abrogativa della norma non consenta al medesimo di agire ex art. 28 stat. lav. per far valere la persistente vigenza ed applicazione della norma.
A chi spetta verificare la legittimità costituzionale, sotto il profilo della competenza, della legge statale abrogativa (e correlativamente l'illegittimità costituzionale di quella regionale, conseguentemente abrogata): alla Corte costituzionale o al giudice comune? E vale la reciproca, nel senso che un'identica forza abrogativa può o deve riconoscersi anche alla legge regionale successiva competente rispetto a leggi statali precedenti incostituzionali?