.; la natura anche soltanto "demolitiva" o "abrogativa" della volontà testamentaria; la rilevanza dell'"animus revocandi" e la configurabilità della c.d. revoca soggettiva o intenzionale; il problema della posteriorità della revoca; l'applicabilità dell'art. 686 c.c. - che configura la revoca tramite alienazione o trasformazione della cosa legata - alla c.d. "heredis institutio ex certa re" (art. 588, comma 2, c.c.). La riflessione si prefigge, tra l'altro, di affrontare il complesso tema della disciplina applicabile agli atti di autonomia negoziale non già tramite astratte e acritiche trasposizioni normative tratte dal diritto contrattuale, né attraverso la creazione di sistemi e sottosistemi (disciplina del contratto e disciplina del testamento) non comunicanti, bensì mediante un attento esame delle specifiche peculiarità delle singole fattispecie. Tale prospettiva impone all'interprete di rifuggire dalla distinzione tra atti "inter vivos" e "mortis causa", bilaterali e unilaterali, e, al contrario, di individuare la normativa del caso concreto attraverso il ricorso ai criteri di compatibilità, adeguatezza e congruenza, nonché ad una prospettiva funzionale, sensibile agli interessi di volta in volta coinvolti nella fattispecie concreta.
La pronuncia in esame del Tribunale di Roma si segnala, tra le prime decisioni edite in tema di disciplina intertemporale dei nuovi parametri per la liquidazione dei compensi professionali contenuti nel D.M. 140/2012 per un'accurata analisi del fenomeno della successione delle fonti normative nel tempo, sia con riferimento alla natura, sostanziale o processuale, della disposizione normativa sia con riguardo al rapporto tra lo norma di rango primario abrogativa della disciplina pregressa e quella regolamentare di attuazione.