Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Ancora un conflitto su atto legislativo (ovvero: la legge sul referendum alla luce della modifica dell'art. 132 comma 2 Cost.) - abstract in versione elettronica

87707
Pinardi, Roberto 1 occorrenze
  • 2004
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
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Sotto il profilo soggettivo, infatti, l'odierna pronuncia rappresenta la prima decisione su un conflitto di attribuzione in materia referendaria che non sia stato sollevato dai promotori di una richiesta abrogativa: come la Consulta, in realtà, non si pronuncia, sostanzialmente, sul punto, preferendo dichiarare inammissibile il conflitto de quo per carenza dei requisiti oggettivi, l'autore richiede che risulti (quanto meno) dubbio che si possa riconoscere la possibilità di sollevare conflitto tra poteri al "delegato effettivo" di un Comune che chiede l'indizione di un referendum ai sensi dell'art. 132 comma 2 Cost. Sotto il profilo oggettivo, inoltre, l'ordinanza si inserisce nel copioso filone giurisprudenziale delle decisioni su conflitti da atto legislativo, risultando, tuttavia, più restrittiva - nell'opinione dell'A. - nell'indicazione dei requisiti necessari per l'ammissibilità del ricorso, rispetto a quanto poteva desumersi dalla lettura di alcuni passaggi-chiave della (pur richiamata) sent. n. 457 del 1999. Secondo: per la prima volta la Corte riconosce, in maniera esplicita, la natura sia soggettivamente che oggettivamente giurisdizionale dell'Ufficio centrale per il referendum. Terzo: la Consulta, in un obiter dictum, sembra sposare la tesi dell'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni contenute nella l. n. 352 del 1970, a seguito delle modifiche apportate, con la riforma del Titolo V della seconda Parte della Costituzione, all'art. 132 comma 2 Cost. Tale opinione è condivisa dall'A. alla luce di alcune considerazioni di vario genere e spessore.

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