Sono abrogati la disposizione transitoria settima, ultimo comma della Costituzione, l'articolo 3, primo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; gli articoli 3, 4, 10 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1; gli articoli 3, primo e secondo comma, e 6, quarto comma della legge 11 marzo 1953, n. 87.