"Taglialeggi" (l. 28 novembre 2005, n. 246), analizza se la l. 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica degli alimenti, sia stata salvata o meno "dall'effetto ghigliottina", individuando la concreta possibilità che, seppur a causa di una svista, la stessa debba considerarsi abrogata, con conseguente eliminazione dall'ordinamento dell'ipotesi di reato contenute nel suo art. 5, norma fondamentale per la salvaguardia sanitaria degli alimenti.
La pronuncia individua i criteri di computo del reddito di lavoro autonomo da porre a base del calcolo del danno patrimoniale da invalidità temporanea e permanente, agli effetti previsti dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, con riferimento all'art. 4, legge 26 febbraio 1977, n. 39, legge abrogata dal Codice delle assicurazioni, sostituita dall'art. 137 cod. ass. che disciplina il risarcimento del danno patrimoniale nel caso di sinistri cagionati dalla circolazione dei veicoli e natanti. Tuttavia i medesimi criteri di calcolo appaiono applicabili anche alla nuova normativa che ricalca al riguardo la precedente e la sentenza consente di fugare i dubbi interpretativi collegati alla determinazione del reddito IRPEF per il calcolo della inabilità temporanea o della invalidità permanente su un reddito di lavoro autonomo.
Prendendo spunto da una tanto recente quanto rara pronuncia della Corte di cassazione in tema di "Illecita influenza sull'assemblea" l'A. analizza la nuova fattispecie di cui all'art. 2636 c.c. in modo retrospettivo, in chiave di "continuità normativa" con la abrogata fattispecie antecedente alla riforma dei reati societari, al fine di evidenziare le possibili ricadute pratiche della accezione giurisprudenziale della nozione di atti simulati o fraudolenti quali atti leciti ma finalizzati a realizzare di fatto una violazione della legge civile o dello statuto.
Infine, si analizza il caso della "Single Business Tax" del Michigan, che come noto ha ispirato il legislatore italiano per l'introduzione dell'irap [imposta regionale sulle attività produttive] e che nel 2008, anticipando ciò che da anni si proclama anche in Italia, è stata abrogata; ne emergono spunti di interesse per quel che potrebbe accadere con l'irap se davvero si giungesse alla sua eliminazione.
Ma la sola circostanza che l'eventuale accoglimento delle eccezioni possa comportare la reviviscenza della disciplina abrogata non può impedire alla Corte di vagliare l'esistenza delle condizioni formali e dei presupposti sostanziali che le consentono di esprimersi sulla legittimità della norma censurata.
Nelle riflessioni che seguono si tenterà di mettere in evidenza gli elementi di novità introdotti dal Codice del Turismo adottato con il d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, in materia di contratto di vendita di pacchetto turistico, con particolare attenzione, nella parte conclusiva, al requisito di forma del contratto; una questione, quest'ultima, particolarmente dibattuta, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, già nella vigenza della disciplina ora abrogata, ma rimasta irrisolta dopo l'intervento del legislatore del 2011.
È stata inoltre abrogata la norma che escludeva dall'imposizione ai fini ICI i fabbricati per i quali ricorrevano i requisiti della ruralità, che rileva, ai fini IMU, solo per l'individuazione delle aliquote applicabili. Le norme vigenti, e l'interpretazione di esse fornita dal Ministero delle finanze con la circolare n. 3/DF del 2012, dovrebbero ridurre le incertezze con riguardo alla disciplina impositiva IMU dei fabbricati rurali. Con riferimento all'ICI dovuta per le annualità pregresse prosegue, comunque, il contenzioso tra Fisco e contribuenti, anche dopo l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, richiamato nella sentenza n. 77 del 2012, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia nega l'efficacia retroattiva della sopravvenuta richiesta di riconoscimento dei requisiti di ruralità ai fini dell'esenzione ICI.