Il fondo di cui al comma 1 è finanziato: a) da un contributo delle aziende di cui all'articolo 48, comma 3, in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l'azienda ovvero l'unità produttiva; b) dalle entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto per la parte eccedente quanto riscosso a seguito dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla previgente normativa abrogata dal presente decreto nel corso dell'anno 2007, incrementato del 10 per cento; c) con una quota parte delle risorse di cui all'articolo 9, comma 3; d) relativamente all'attività formative per le piccole e medie imprese di cui al comma 1, lettera b), anche dalle risorse di cui all'articolo 11, comma 2.
., nel commento che segue, avanza alcune riserve in relazione all'affermazione contenuta nella sentenza in epigrafe, laddove si legge che i contratti fideiussori da presentare in gara devono essere conformi agli schemi allegati al d.m. n. 123/2004; tale riserva deriva dal fatto che la legge sulla base della quale è stato emanato il suddetto decreto, è stata abrogata dal codice dei contratti. Con l'occasione, l'A. evidenzia lacune e contraddizioni presenti nella normativa che disciplina la materia delle garanzie fideiussorie, che al momento non trovano soluzione neanche nello schema di regolamento di attuazione del codice, di prossima emanazione.
Tale disciplina ha subito, dapprima una forte erosione ad opera di molteplici interventi della Corte Costituzionale; poi, in seguito al completamento del processo di liberalizzazione del mercato che ha condotto alla trasformazione delle Poste Italiane in società di capitali, è stata definitivamente abrogata. Il mutato quadro normativo comporta che i rapporti tra poste ed utenti sono di natura contrattuale e dunque, da un lato, su Poste Italiane s.p.a. grava l'obbligo dell'esatto adempimento della prestazione, dall'altro, in caso di inadempimento, l'utente ha diritto di ottenere il risarcimento del danno subito secondo le regole di diritto privato.
Ancor prima di entrare in vigore, la norma sul condono erariale contenuta nella Legge finanziaria 2007 è stata abrogata, non mancando, tuttavia, di creare accese polemiche in argomento. Si affrontano, in questa sede, i termini della questione, cercando, nel contempo, di fare il punto sul tema, non senza presentare la prima giurisprudenza nel frattempo intervenuta in materia.
Nonostante le vicissitudini legislative e le modificazioni apportate dalla giurisprudenza, la disposizione in questione non é stata abrogata, anche in occasione della riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (L. 31 maggio 1995, n. 218).
"modifiche mediate" della fattispecie incriminatrice, ossia i casi in cui sia modificata o abrogata una disposizione qualificatrice di un elemento normativo della norma penale; e in particolare se esso rientri o meno nella dinamica applicativa dell'art. 2 c.p. Viene evidenziato come nella materia "de qua", sia in dottrina sia in giurisprudenza, si riscontrano opinioni eterogenee, che alimentano un dibattito irto di discordanze e di discrasie, le quali attendono ancora di essere "composte", attraverso un criterio certo e razionale, in grado di essere validamente utilizzato in fase applicativa. Si prende poi in considerazione il recente intervento delle Sezioni Unite "Magera", in ordine alla riconducibilità delle modifiche mediate in materia di immigrazione clandestina al fenomeno della successione di leggi penali. In proposito, si sottolineano gli aspetti di continuità con la precedente decisione a Sezioni unite "Giordano", dall'altra parte come la soluzione delle Sezioni Unite, riguardo all'adesione della Romania all'UE, sia stata fortemente condizionata da implicazioni di carattere pratico e politico-criminale. Si afferma comunque che, al di là dei delicati fattori contestuali, i criteri ermeneutici utilizzati nella sentenza in esame non sembrano tuttavia garantire esiti applicativi sufficientemente uniformi, certi ed appaganti. Resta la difficoltà di fissare con sufficiente sicurezza l'ambito della successione, a causa del ricorso a parametri di tipo valutativo che si prestano ad esiti ermeneutici "polivalenti": primo fra tutti quello basato sulla rigida contrapposizione tra fatto e norma, in cui il primo termine risulta "cristallizzato" in un significato definitivo, insensibile ad ogni mutamento successivo.
Il sistema di tutela sostanziale e giudiziale dei lavoratori a termine sembra ripristinato senza soluzione di continuità rispetto alla abrogata legge n. 230/1962. Non è così. Il legislatore, dapprima con il D.L. 112/2008 poi in sede di conversione del decreto legge, stravolge la disciplina del contratto a tempo determinato proponendo regole in aperto e diretto contrasto con i principi affermati dalla Suprema Corte. E' la liberalizzazione traumatica dei contratti a termine? Sicuramente è il caos normativo ed interpretativo, con la necessità dell'interprete di svalutare la funzione legislativa pur di ridare dignità e razionalità al sistema, ricorrendo alla disapplicazione (o non applicazione) giudiziaria delle nuove regole in contrasto con la normativa comunitaria e con i principi fondamentali del nostro ordinamento.
Leggendo la relazione, non si trova nessun cenno alla legge vigente, ma anzi, senza alcuna motivazione, essa viene dichiarata abrogata. Questa iniziativa, per come viene presentata e per i suoi contenuti, rappresenta uno "schiaffo" a tutti i parlamentari che nel corso di due legislature hanno lavorato intensamente all'elaborazione della precedente l. n. 129 del 2004.