Nel caso in cui una legge della Regione venga, anche parzialmente dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale o annullata a seguito di deliberazione del Parlamento ovvero abrogata in seguito a referendum, la questione relativa ai provvedimenti conseguenziali da adottare viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva alla pubblicazione della sentenza della Corte o della deliberazione del Parlamento ovvero alla proclamazione dei risultati del referendum.
La norma abrogata cessa di avere efficacia con decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei risultati del referendum.