In particolare, la Direttiva, almeno nella sua originaria intenzione, era rivolta ad abrogare l'istituto della previa autorizzazione necessaria per recarsi all'estero, in quanto ritenuta una ingiustificata barriera alla libertà di movimento. La Direttiva ha stabilito che i singoli Paesi membri provvedessero a ratificare i contenuti della stessa nei propri ordinamenti giuridici. L'articolo analizza la Direttiva e le opportunità che dalla stessa derivano, nonché la sua implementazione nell'ordinamento giuridico italiano (d.lgs. n. 34/2014), evidenziando le limitazioni introdotte alla libertà di movimento, specie in un contesto di vincoli finanziari.
La misura tesa ad abrogare la norma che impone agli agricoltori in regime di esonero IVA di assolvere comunque all'obbligo della presentazione del cd. spesometro già per l'anno d'imposta 2013 ha avuto invece un epilogo inatteso, con la sua estromissione dal testo definitivo.
In base a quale fondamento, e a quali condizioni, la legge statale successiva può abrogare la legge regionale precedente? A chi spetta verificare la legittimità costituzionale, sotto il profilo della competenza, della legge statale abrogativa (e correlativamente l'illegittimità costituzionale di quella regionale, conseguentemente abrogata): alla Corte costituzionale o al giudice comune? E vale la reciproca, nel senso che un'identica forza abrogativa può o deve riconoscersi anche alla legge regionale successiva competente rispetto a leggi statali precedenti incostituzionali?