Mutilato delle variazioni da consolidamento espressive della principale ragion d'essere di un reddito non imputabile ai "soggetti" Ires, il consolidato nazionale permane forma autonoma e meta-soggettiva di capacità reddituale e acquisisce il ruolo di ambito e presupposto di un regime dedicato della deducibilità degli interessi passivi, aperto ad una discutibile partecipazione "virtuale"; il legislatore, così, lo conferma aggregato ben oltre la somma algebrica dei redditi di partenza, con una manovra contraddittoria quanto il conio di una nuova rettifica nell'atto di abrogare le precedenti. Al regime di deducibilità eretto su presupposti surreali, eloquenti di un'inerzia, è latente la discriminazione, il vizio di legittimità comunitaria e costituzionale, perché non presuppone propriamente un consolidato del reddito.