"contraccezione d'emergenza", contraccettivi che potrebbero avere un'efficacia abortiva e contraccezione vera e propria. Mentre nel primo caso è possibile ricorrere all'art. 9 l. 194/1978 (obiezione di coscienza all'aborto), nel secondo e nel terzo la lettera e la ratio dell'art. 9 conducono ad una sua non applicabilità. Questo tuttavia non significa obbligare il medico e prestazioni contrarie alla propria coscienza o al proprio convincimento clinico. Alla luce di alcune norme della legislazione sanitaria e del codice deontologico emerge il ruolo centrale della fiducia nel rapporto medico-paziente e il criterio della libera scelta, che presiede tale rapporto. Il carattere fiduciario basato sulla libera scelta, comprende anche la sfera delle convinzioni morali del medico. Questi può dunque contare su un margine di libertà per esprimere contrarietà a quanto richiesto dal paziente e il paziente può avvalersi della sua libertà di cambiare medico.