Insieme alla recente abolizione dell'obbligo di tenuta del libro dei soci nella s.r.l. l'efficacia della cessione di quota nei confronti della società, con la connessa possibilità di esercitare i diritti sociali, viene ricollegata al deposito dell'atto di trasferimento nel registro delle imprese dal nuovo testo dell'art. 2470, comma 1, c.c. Questa soluzione normativa è subito apparsa per diverse ragioni ricca di inconvenienti e , nella varietà delle situazioni concrete, ha finito per rivelarsi il più delle volte contraria a quelle esigenze di semplificazione e riduzione di costi che l'hanno ispirata. La prassi e primi interpreti hanno allora ben valutato l'introduzione di apposita regolamentazione statutaria della fase di acquisto della legittimazione relativa alla quota oggetto di trasferimento, per lo più percorrendo la via del ricorso volontario al libro dei soci. La negativa valutazione che di tale ultima clausola ha dato il giudice del registro veronese su sollecitazione del locale conservatore offre lo spunto - oltre che per stigmatizzare l'inappropriata aspirazione di costoro ad esorbitare dalle competenze, limitate al controllo di regolarità formale degli atti soggetti ad iscrizione, a loro assegnate dalla legge - per riflettere più a fondo sulla corretta interpretazione ed applicazione dell'art. 2470, comma 1, c.c. specie in presenza di limitazioni statutarie alla circolazione della quota (prelazione, gradimento) e per esaminare gli argomenti favorevoli e contrari alla clausola in esame: la cui riconduzione, all'esito dell'analisi, alla categoria delle clausole autorizzate dall'art. 2469 c.c. - quale clausola che pone limiti all'acquisto della legittimazione all'esercizio dei diritti di quota - ne assicura la totale liceità ed evidenzia la meritevolezza degli i interessi con la stessa tutelati.
., anche alla luce della novella legislativa in tema di abolizione del libro soci: la legittimazione dei soci è costituita dalle risultanze del registro delle imprese. Il conflitto tra più acquirenti la medesima quota viene risolto tenendo conto della data di iscrizione degli acquisti, da tale momento è garantita ai terzi la relativa conoscibilità legale.
Trattasi dell'applicabilità della normativa di abolizione del reato intervenuta medio tempore tra due coincidenti leggi di incriminazione: quella in vigore al tempo della condotta e quella vigente al momento del giudizio. Gli argomenti? Anche sulla scorta di un autorevole precedente in materia di giuda in stato di ebbrezza (Sez. IV, 20 maggio 2004, n. 23613), l'operatività dell'art. 2, comma 2, c.p. viene affermata sia sulla base dell'inequivoco tenore letterale della norma, sia in considerazione delle "inique" disparità di trattamento cui rischierebbe di dar luogo l'opposta soluzione, e cioè quella che privilegia la fattispecie incriminatrice vigente al momento del giudizio, se già esistente al tempo del commesso reato: assoluzione o condanna verrebbero a dipendere dalla tempistica processuale.
Labolizione del delitto di bancarotta impropria commesso nellambito di società in amministrazione controllata (art. 236, cpv., n. 1 l. fall.)