L'articolo fa il punto sugli orientamenti della Cassazione sul problema delle conseguenze penali dell'avvenuta abolizione della leva militare, in assenza di un'apposita disciplina transitoria, criticando le soluzioni sinora fornite. Conclude che nessuna implicita abolitio criminis si è determinata, perché - a differenza di quanto troppo sbrigativamente ritiene la Corte Suprema - non si versa nell'ipotesi della successione di norma extrapenale integratrice, dovendosi piuttosto semplicemente rilevare la futura non verificabilità empirica del fatto a causa della futura non verificabilità (normativa) del presupposto della condotta tipica.
Abolizione del regime di incentivo all'esodo